In tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, la strumentalità del credito rispetto all’attività criminale del prevenuto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l’insorgenza del credito e l’accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l’incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz’altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite.
Tale conclusione conferma che ad essere centrale in punto di apprezzamento del presupposto della strumentalità è il momento della erogazione del credito da parte della banca e non le vicende posteriori, salvo che intervenga un accollo liberatorio (essendovi in tal caso una novazione rilevante dei termini originari del contratto di mutuo).