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Giurisprudenza

Confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca e nesso di strumentalità ex art. 52 d. lgs. 159/11

20 Maggio 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. I, 22 gennaio 2020, n. 10567 – Pres. Iasillo, Rel. Centonze

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di cassazione ha ritenuto conforme alla propria consolidata giurisprudenza l’orientamento in base al quale “In tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, la strumentalità del credito rispetto alla attività criminale del prevenuto può assumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l’insorgenza del credito e l’accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l’incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz’altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite” (ex multis, Sez. VI, n. 32524 del 2015; n. 14143 del 2019).

Sul punto gli ermellini rilevano che il terzo creditore che si oppone all’esclusione del proprio credito dallo stato passivo è certamente ammesso a provare non soltanto la buona fede, ma anche l’assenza del nesso di strumentalità tra il proprio diritto e l’attività illecita del soggetto pericoloso. Il creditore, infatti, non avendo preso parte al procedimento applicativo della misura di prevenzione, sarebbe altrimenti leso nel suo diritto di difendersi in giudizio (in senso sostanzialmente conforme Sez. I, n. 39148 del 2017; Sez. V, n. 17968 del 2019).

Nel caso di specie tuttavia, l’esclusione del credito dallo stato passivo veniva correttamente giustificata dal fatto che l’accensione del mutuo aveva costituito un artifizio per reinserire somme provenienti da attività delittuose nei circuiti legali dell’economia, facendo sì che l’operazione apparisse effettuata con le somme, di provenienza lecita, erogate dalla banca, mentre le rate del mutuo venivano tuttavia rimborsate tramite quelle di origine illecita.

Al contempo, oltre al nesso di strumentalità, non era possibile accertare la condizione di buona fede in capo al terzo creditore, elemento questo che deve essere verificato, secondo costante orientamento giurisprudenziale, sia al momento della concessione del finanziamento, sia durante eventuali modifiche delle condizioni contrattuali, sia al momento in cui il rapporto creditizio si chiude. In particolare, è necessario che il creditore, adoperando la diligenza del buon padre di famiglia, abbia proceduto all’analisi globale dell’attività d’impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio (in senso conforme, Sez. II, n. 41016 del 2018).

Nel caso di specie, il mutuo veniva concesso ad una società in accomandita semplice dotata di un capitale sociale modesto e di un volume di affari inadeguato rispetto alla somma ottenuta, che rendevano sprovvisto di garanzie il finanziamento erogato (Per approfondimenti in tema di misure patrimoniali di prevenzione e diritti dei terzi, ex multis, Bontempelli, Paese, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, in Pen. Cont., 2/2019, 123. Per un’analisi anche critica degli aspetti problematici dell’istituto della confisca Manes, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in RIDPP, 3/2015, 1259).

 

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