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Attualità

Confisca diretta e denaro di provenienza lecita: (ancora) la parola alle Sezioni Unite

26 Febbraio 2021

Enrico Di Fiorino, Partner, Caterina Peroni, Trainee, Fornari e Associati

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

L’ordinanza del 23 febbraio 2021, n. 7021 (Pres. Fidelbo, Est. Silvestri), che interviene in una vicenda cautelare avente ad oggetto un sequestro preventivo nei confronti di un soggetto indagato per il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346-bis c.p., sembra rappresentare una nuova occasione per perimetrare ulteriormente l’applicazione della misura della confisca diretta del valore del denaro, come elaborata dalle sentenze Gubert e Lucci per colpire il patrimonio del reo senza dover ricorrere alla confisca per equivalente.

In particolare, attraverso l’ordinanza in parola, la Sezione Sesta della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se “il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato, anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la “prova” della derivazione del denaro da un titolo lecito”.

Ad avviso della Sezione rimettente, pur essendo intervenuti plurimi arresti in materia, anche a Sezioni Unite, resta da chiarire se sia o meno possibile che la confisca diretta possa assumere sul piano sostanziale carattere punitivo – secondo i criteri elaborati a livello pattizio – al pari del provvedimento ablatorio per equivalente. Al di là della qualifica formale assegnata all’istituto da parte del legislatore, la risoluzione di detta questione di diritto, rimessa con la presente ordinanza alle Sezioni Unite, consentirebbe di comprendere se il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta possa rivestire la funzione di misura di sicurezza anche in assenza di una componente essenziale, data dalla pertinenzialità tra res e crimen.

Caso

La pronuncia della Suprema Corte attiene alla fase cautelare di un procedimento penale nell’ambito del quale, secondo l’imputazione provvisoria, l’indagato, in concorso con un commercialista e due avvocati, si sarebbe fatto consegnare da parte di un imprenditore euro 175.000,00 e più di sessanta cravatte, quale prezzo della propria mediazione illecita (una riduzione non dovuta sul pagamento delle imposte da parte della società). In particolare, nella vicenda in commento, il Tribunale del Riesame di Salerno accoglieva solo parzialmente il riesame proposto dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro giacenti presso il conto corrente riconducibile all’amministratore della società, dissequestrando la sola somma versata sui conti correnti dell’indagato in epoca successiva alla commissione del reato.

Conseguentemente, l’indagato presentava ricorso per Cassazione lamentando – per quanto qui di interesse – il vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. Nello specifico, il ricorrente censurava la valutazione effettuata da parte del Tribunale di Salerno in merito al mantenimento del sequestro preventivo nei confronti del proprio patrimonio, che finiva – ad avviso del difensore – per qualificare la misura cautelare “come fosse per equivalente”. Del resto, come evidenziato dal ricorrente, le somme non dissequestrate giacevano presso il conto bancario già in un momento precedente all’asserita commissione dell’illecito, e pertanto non potevano considerarsi derivanti dal reato, ma anch’esse “provenienti da un titolo lecito”.

Così decidendo, il Tribunale del Riesame ha – di fatto – da un lato accolto i principi espressi da un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di confisca diretta del valore del denaro; dall’altro lato, ha invece derogato a questi stessi insegnamenti, al fine di giustificare il parziale dissequestro.

Ordinanza

Premesso ciò in merito alla vicenda processuale, l’ordinanza della Cassazione rappresenta l’occasione per ripercorrere gli orientamenti sviluppatisi in giurisprudenza in punto di confisca in forma diretta avente ad oggetto somme di denaro, tema che pone tuttora numerosi interrogativi.

Il pronunciamento muove dal ripercorrere i principi fondamentali espressi dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia Lucci (Cass. Pen., S.U., n. 31617/2015).

In primis, quello per cui, quando il prezzo o il profitto del reato sono costituiti da somme di denaro (depositate su un conto bancario o delle quali il ricorrente abbia in qualunque modo la disponibilità), queste possono essere sempre oggetto di ablazione in forma specifica, in quanto il denaro, attesa la propria natura fungibile, non necessita della prova di derivazione dal reato.

Del resto la somma di denaro non solo si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche del reo, ma perde – per il sol fatto di essere divenuta un’appartenenza dell’autore del fatto – qualsiasi connotato di autonomia quanto all’identificabilità fisica, motivo per cui non vi sarebbe motivo per accertare se la somma provento dell’illecito sia stata spesa, investita o occultata, dal momento che rileverebbe il solo oggettivo accrescimento delle disponibilità monetarie del percipiente.

Infine, la Corte aveva precisato che la confisca del denaro – in assenza di elementi che dimostrino che quella determinata somma è stata versata su quel conto corrente – non determina comunque “una sostanziale coincidenza della confisca diretta con quella di valore, dal momento che è la prova della percezione illegittima della somma che conta, e non la sua materiale destinazione: con la conseguenza che, agli effetti della confisca, è l’esistenza del numerario comunque accresciuto di consistenza a rappresentare l’oggetto da confiscare, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato conto bancario”.

A ben vedere, proprio accogliendo l’insegnamento fornito dalle citate Sezioni Unite, di poco successivo all’altro illustre precedente rappresentato dalla sentenza Gubert (Cass. Pen., S.U. n. 10561/2014), ne dovrebbe discendere che l’esaminato motivo proposto dal ricorrente non potrebbe essere oggetto di accoglimento. Nello specifico, a prescindere dalla dimostrazione circa la liceità del titolo delle somme di denaro presenti sul conto bancario dell’indagato o dalla preesistenza delle stesse nel patrimonio del soggetto prima della commissione del fatto, in considerazione della natura fungibile del denaro e della conseguente intervenuta confusione, queste rappresenterebbero comunque un profitto del reato confiscabile.

A fronte di questa (condivisibile) constatazione, l’ordinanza compie una rapida analisi di alcune pronunce successive che, pur riaffermando (in teoria) i principi enucleati con le sentenze Gubert e Lucci, ridefiniscono (nella sostanza, limitandolo) l’ambito di applicazione della confisca in forma specifica su somme di denaro di provenienza lecita, in modo tutt’altro che simmetrico rispetto a quanto sancito attraverso le due storiche pronunce.

Ed invero alcuni recenti approdi finiscono per giungere a risultati ritenuti dai più inconciliabili con l’impostazione ermeneutica delle Sezioni Unite Gubert e Lucci, conferendo valore alla prova – eventualmente fornita dall’autore del fatto – dell’estraneità delle somme di denaro rispetto al profitto derivante dall’illecito contestato. Nelle parole dell’ordinanza, si tratta di decisioni che “non sembrano esattamente simmetriche al principio affermato dalla sentenza “Lucci”“, e nelle quali si “ragiona sulla difficoltà di coniugare i principi della sentenza “Lucci” con i casi in cui pare evidente che il denaro oggetto del sequestro non sia derivante dal reato, sia “altro” rispetto al prezzo od al profitto del reato”.

Nello specifico, in un primo precedente richiamato dall’ordinanza – la sentenza Barletta (Cass. Pen. n. 8995/2017) – la Corte, valorizzando la medesima definizione di profitto elaborata con la pronuncia Lucci, ha invero ritenuto inapplicabile il sequestro in via diretta di somme giacenti sul conto dell’indagato che non potevano in alcun modo derivare dal reato di omesso versamento contestato. Nel caso di specie, le somme erano infatti rappresentate da rimesse effettuate da terzi successivamente alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute, motivo per cui “le stesse non sono sottoponibili a sequestro difettando in esse la caratteristica di profitto, pur sempre necessaria per potere procedere, in base alle definizioni e ai principi di carattere generale, ad un sequestro, come quello di specie, in via diretta”.

Allo stesso modo, nella pronuncia Scarpellini (Cass. Pen. n. 28223/2016), sempre in materia di omesso versamento, la Suprema Corte ha ritenuto dirimente la circostanza per cui “il profitto del reato consiste nel corrispondente risparmio di spesa e, in particolare, nelle disponibilità liquide giacenti sui conti del contribuente alla data di scadenza del termine per il pagamento e non versate”.

Ancora, nella sentenza Bagalà (Cass. Pen., n. 17997/2018), i giudici del Supremo Collegio si sono soffermatisull’importanza della preventiva individuazione del rapporto di pertinenza con i reati per i quali si procede ed il denaro da sequestrare, a prescindere dalla sua natura fungibile, osservando che “in tema di sequestro preventivo di somme di denaro, la misura cautelare può essere disposta nei limiti in cui risulti accertato il nesso di pertinenzialità rispetto al reato, ravvisabile qualora il denaro costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso”.

Le sentenze Barletta, Scarpellini e Bagalà, in altri termini, senza formalmente voler smentire quanto sancito con le pronunce Gubert e Lucci, si limiterebbero a precisare che la presunzione iuris tantum, per cui il denaro sottoposto a vincolo ablatorio corrisponderebbe al profitto del reato, dovrebbe resistere solo in assenza di prova contraria (prova che, a ben vedere, nel caso in esame è stata fornita dal ricorrente).

Del resto, il parziale dissequestro disposto dal Tribunale di Salerno nel caso de quo, relativo ad una somma versata sui conti correnti dell’indagato in epoca successiva alla commissione del reato, sembra far riferimento ad altra pronuncia puntualmente richiamata dall’ordinanza di rimessione (Cass. Pen., n. 6810/2019), con cui si è evidenziato che la finalità della confisca diretta (ossia “evitare che chi ha commesso un reato possa beneficiare del profitto che ne è conseguito”) manca “laddove l’ablazione colpisca somme di denaro entrate nel patrimonio del reo certamente in base ad un titolo lecito ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, e non risulti in alcun modo provato che tali somme siano collegabili, anche indirettamente, all’illecito commesso”.

Il richiamo alla finalità della confisca diretta è di importanza decisiva, dal momento che la questione sollevata dalla Sezione remittente attiene non tanto ad un possibile superamento dei principi affermati dalla sentenza Lucci, quanto invece alla necessità di ridefinirne i confini in ragione della necessità di tutelare il diritto di difendersi provando e di non attribuire natura punitiva alla confisca diretta, così finendo per tradirne funzione, statuto e natura giuridica.

Del resto, come osservato dal Supremo Collegio, nel caso de quo la decisione del Tribunale “sembra condurre ad una completa sovrapposizione della confisca proprietaria con quella di valore”.

Al contrario, l’ordinanza in esame – muovendo dal condivisibile pensiero per cui il sequestro diretto del valore del denaro trova giustificazione in ragione di una presunzione – si interroga sulla possibilità che tale presunzione iuris tantum possa essere superata da una prova contraria, dimostrativa della diversità e liceità del denaro rispetto a quello derivante dal reato. In presenza di una prova di questa natura, non potrebbe che residuare – ove consentita – la sola confisca di valore.

È necessario dunque comprendere, e in questo le Sezioni Unite saranno chiamate a prendere posizione, se la confisca diretta – in quanto misura di sicurezza – rivesta unicamente una funzione di mera prevenzione, o non possa anche assumere in concreto una finalità punitiva in un caso, come quello in esame, in cui si proceda con il sequestro in forma specifica prescindendo da una componente essenziale della misura di sicurezza, quale è l’accertamento del nesso di derivazione della res dal reato. Laddove, invece, tralasciando l’etichetta attribuita dal legislatore sul piano formale, si dovesse ritenere che la confisca diretta – tradizionalmente destinata a garantire una mera funzione di riequilibrio – possa assumere una funzione propriamente afflittivo-punitiva, dovrebbero allora ritenersi applicabili i principi di legalità penale (di fonte costituzionale e pattizia) e del giusto ed equo processo di cui agli artt. 25, 27 e 111 della Carta Costituzionale ed agli artt. 6 e 7 della CEDU.

L’intervento delle Sezioni Unite potrebbe quindi rappresentare una nuova occasione per limitare sensibilmente l’applicazione no limits della misura della confisca diretta del valore del denaro, ampliando – in definitiva – i casi in cui è consentito fornire la prova dell’eventuale assenza di derivazione di quelle somme dal reato. Una decisione in tal senso avrebbe indubbiamente il merito di garantire il diritto di difendersi provando, unica àncora di salvezza in un sistema comunque caratterizzato da un’inversione dell’onere della prova che mortifica il sistema accusatorio.

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