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Giurisprudenza

Confisca per equivalente nei confronti di amministratore di società e profili di interrelazione con la confisca diretta con riferimento a reati tributari commessi nell’interesse dell’ente

7 Marzo 2016

Cassazione Penale, sez. III, 02 dicembre 2015 (deposito 15 gennaio 2016), n. 1376

Con la sentenza in commento la Cassazione è tornata ad affrontare la problematica concernente la legittimità della sottoposizione a sequestro preventivo disposto per equivalente dei beni personali di un amministratore di società per il profitto derivante dai reati tributari commessi nell’interesse dell’ente.

In specie, la sentenza in esame si colloca sulla linea della giurisprudenza delle Sezioni Unite che, ancora recentemente[1], hanno riaffermato la legittimità della confisca diretta del profitto della violazione fiscale “anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell’interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima. Si deve, invece, escludere la possibilità di procedere a confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, salva l’ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l’amministratore agisce come effettivo titolare”.

Peraltro, la sentenza in esame affronta la questione de qua sulla base di uno specifico angolo di visuale, che merita qui di seguito brevemente descrivere.

In specie, risulta dagli atti di causa che uno dei motivi di ricorso si fondasse sul fatto che il sequestro preventivo era stato posto in essere sui beni personali dell’amministratore senza prima esperire il sequestro del denaro sui conti della società, in continuità con i principi di diritto fatti propri dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite prima citate. Secondo il ricorrente, infatti, a fronte di un vantaggio patrimoniale in capo alla società, prima di esperire il sequestro volto alla confisca per equivalente nei confronti dell’amministratore, occorrerebbe verificare la possibilità di esercitare il sequestro volto alla confisca diretta in capo alla società, verificando in concreto che non ci sia denaro oppure altre utilità di tipo fungibile che possano essere oggetto di diretta ablazione al fine di elidere, o almeno ridurre, il quantum del profitto dell’illecito tributario.

Ebbene, la Corte – pur accogliendo l’impostazione teorica delle Sezioni Unite circa la precedenza della confisca diretta sui beni fungibili della società rispetto alla confisca per equivalente dei beni personali dell’amministratore della stessa – evidenzia come, in concreto, tale ipotesi di escussione preliminare nei confronti della società debba essere subordinata ad una valutazione di fattibilità che tenga in conto la capienza del patrimonio della società, con specifico riferimento alla sussistenza di disponibilità liquide e beni fungibili.

Tanto premesso, va rilevato che l’ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto suesposti, valutando che, stante la sottoposizione della società a procedura fallimentare, correttamente si era ritenuto di sottoporre a vincolo i beni dell’amministratore, disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica per i reati tributari commessi nell’interesse dell’ente. Il Tribunale ha, poi, correttamente osservato che anche l’acquisizione da parte del fallimento della società GCM srl della somma di euro 50.000.000, peraltro solosuccessivamente all’emissione del decreto di sequestro preventivo, non consente di ritenere capiente la società rispetto alle somme di denaro relative ai reati tributari oggetto di imputazione, in quanto dallo stato passivo della stessa risultano crediti privilegiati di epoca anteriore rispetto a quelli in esame e di importo notevolmente superiore (crediti dell’importo di almeno euro 100.000.000 in favore dell’Agenzia delle Entrate relativamente ad accertamenti IRPEG, IRAP e IVA per l’anno 2004).

 


[1] Sentenza, sez. un., n. 31617 del 21 luglio 2015.


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