Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 2 maggio 2024 la Direttiva (UE) 2024/1260, riguardante il recupero e la confisca dei beni.
La Direttiva, in particolare, stabilisce norme minime a livello dell’UE in materia di reperimento, identificazione, congelamento, confisca e gestione di beni di origine criminale, in relazione a un’ampia gamma di reati, ovvero altresì a quelli contemplati dalla Direttiva (UE) 2024/1226: la Direttiva è volta soprattutto a dotare gli Stati membri di strumenti migliori per combattere la criminalità organizzata e i profitti illeciti a essa associati.
Inoltre, obbliga i paesi dell’UE a garantire che le autorità dispongano delle risorse necessarie per le loro attività.
In sintesi:
- gli Stati membri dovranno consentire il sequestro di beni e, in caso di condanna definitiva, la confisca di beni strumentali e proventi derivanti da un reato, adottando norme che consentano loro di confiscare beni di valore corrispondente ai proventi di un reato
- in caso di cessione a terzi di beni di origine criminosa di pari valore, sarà possibile confiscarli se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca
- gli Stati membri potranno procedere alla confisca del patrimonio ingiustificato quando quest’ultimo risulti collegato a condotte criminose tramite un’organizzazione criminale e produca un vantaggio economico considerevole
- gli Uffici per il recupero dei beni, responsabili della cooperazione transfrontaliera, saranno rafforzati, e sosterranno le autorità nazionali e la Procura europea nelle indagini per il reperimento dei beni: avranno accesso alle banche dati e ai registri pertinenti per svolgere tali compiti
- gli Uffici per la gestione dei beni saranno designati dagli Stati membri e gestiranno direttamente i beni congelati o confiscati o forniranno sostegno ad altri organismi competenti: la Direttiva prevede inoltre la vendita dei beni oggetto di sequestro, a determinate condizioni e anche prima della confisca definitiva, ad esempio se tali beni sono deteriorabili.