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Giurisprudenza

Conflitto di interessi del socio amministratore rispetto alla delibera di sua revoca e questioni in tema di violazione del diritto di prelazione

16 Febbraio 2017

Marco Miraglia, Avvocato presso Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Tribunale di Milano, 20 ottobre 2016, n. 11519 – Pres. Crugnola, Rel. Mambriani

Di cosa si parla in questo articolo

Con la decisione in commento, i giudici meneghini affermano l’invalidità di una delibera avente ad oggetto la revoca di un amministratore di s.r.l. che sia stata approvata senza il necessario quorum deliberativo, derivando il mancato raggiungimento di quest’ultimo dal voto negativo dello amministratore revocando in qualità di socio.

In tale contesto, infatti, il Tribunale non ritiene sussistere un conflitto di interessi a meno che il voto determinante del socio amministratore determini l’approvazione di una delibera potenzialmente dannosa per la società. Avendo il legislatore della riforma consentito al socio di s.r.l. in conflitto di interessi di votare in assemblea (art. 2479, co. 3, c.c.), il relativo voto è sterilizzato soltanto qualora ricorra quel quid pluris identificato nella potenziale dannosità per la società che sorga – nel caso di specie – dalla permanenza in carica dell’amministratore.

In aggiunta, la vicenda che ha dato origine alla pronuncia del Tribunale di Milano, ha offerto ai giudici l’opportunità di pronunciarsi anche sull’impossibilità di configurare un automatico effetto a cascata (o a catena) dell’inefficacia degli acquisti societari in violazione del diritto di prelazione sulle delibere approvate con il voto del socio titolare delle quote inefficacemente acquistate. Tali delibere sono invalide perché adottate in violazione dello statuto e pacificamente qualificabile come annullabili (art.2479-ter, co.1, c.c.). Pertanto, al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione, quest’ultima deve essere impugnata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Quanto affermato vale anche riguardo a una delibera di aumento di capitale offerto in opzione ai soci, tra cui l’acquirente in violazione della clausola di prelazione, anche se con una precisazione: gli amministratori che eseguono la delibera di aumento del capitale sono vincolati alla legge ed allo statuto, sicché, in particolare, devono offrire le quote ai soci in proporzione alle percentuali di capitale di cui sono legittimamente titolari.

Pertanto, se un acquisto è inefficace nei confronti della società e degli altri soci, esso non può essere considerato –a pena di inefficacia della sottoscrizione – nel computo della percentuale del capitale che dà diritto a ricevere l’offerta di acquisto e perciò, per quella parte, l’offerta non va indirizzata all’acquirente, ma a chi ha ceduto inefficacemente le quote sociali.

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