L'importante sentenza del Tribunale di Milano accoglie integralmentre l'insegnamento della dottrina specialistica (ie Daniele Maffeis) del conflitto di interessi circa la distinzione fra conflitto di interessi come situazione, come azione o come risultato dell'azione e statuisce che, in materia di servizi di investimento, la violazione dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse in conflitto dell'intermediario – da intendersi come mera situazione – comporta il risarcimento del danno da considerarsi in re ipsa e, dunque, comporta la restituzione del capitale investito. Si tratta della prima sentenza che condanna l'intermediario per la violazione della disciplina del conflitto di interessi, e solo di essa, e che, dopo le pronuncie delle Sezioni Unite della fine del 2007, chiarische che il requisito del nesso causale tra violazione dell'obbligo di astensione e danno deve ritenersi sussistente indipendentemente da qualsiasi giudizio ipotetico su come l'operazione sarebbe stata compiuta da un intermediario che non fosse portatorre di alcun interesse in conflitto. Viene così accolto l'insegnamento dottrinale secondo cui la fattispecie di conflitto di interessi rilevante nella materia dell'intermediazione finanziaria è da intendersi come mera situazione in presenza della quale opera un divieto di agire (obbligo di astensione) sanzionato con la restituzione dell'intero caspitale perduto e derogabile esclusivamente a seguito di adeguata informazione e di consapevole autorizzazione del cliente
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