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Giurisprudenza

Conformità a schema ABI: nullità delle clausole di fideiussioni omnibus e specifiche

9 Ottobre 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

 

Corte d’Appello L’Aquila, 3 settembre 2024, n. 1089 – Pres. del Bono, Rel. Fuina

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza n. 1089 del 3 luglio 2024, pubblicata il successivo 3 settembre (Pres. del Bono, Rel. Fuina), ha messo alcuni punti fermi nel contenzioso relativo alla nullità delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini contenute nelle fideiussioni omnibus e censurate da Banca d’Italia con provvedimento del 2 maggio 2005 in quanto anticoncorrenziali.

Nel caso di specie, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sia su una fideiussione omnibus sia su una fideiussione specifica contenenti tali clausole e stipulate successivamente al 2005.

Preliminarmente, la Corte ha affermato che, «sebbene il provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, al punto n. 9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca (ovvero le c.d. fideiussioni omnibus), non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la Banca d’Italia, nel censurare l’intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale». 

Ciò premesso, la Corte ha precisato che «occorre effettuare un netto distinguo tra le cause (dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia e le cause (dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione […] sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell’illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d’Italia (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all’art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell’allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all’epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati».

Nel caso di specie, per provare la nullità delle clausole contrattuali di cui sopra (in quanto anticoncorrenziali), i fideiussori avevano prodotto 120 fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI dal 2005 al 2019, 47 fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI dal 1989 al 2004 e 100 fideiussioni specifiche conformi allo schema ABI dal 2005 al 2019.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto dimostrata la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni su cui verteva il contenzioso.

Nondimeno, tale accertamento ha avuto scarso rilievo con riferimento all’esito del giudizio: infatti, la Corte ha confermato la condanna ad adempiere ai propri obblighi pronunciata contro i fideiussori, in quanto, nonostante l’accertata nullità della clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., ha ritenuto che il creditore avesse tempestivamente fatto valere il proprio credito nei confronti del debitore garantito e dei fideiussori stessi.

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