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Giurisprudenza

Consecuzione di procedure tra concordato preventivo e successivo fallimento

9 Settembre 2021

Cassazione Civile, Sez. I, 06 settembre 2021, n. 24056 – Pres. Genovese, Rel. Nazzicone

Di cosa si parla in questo articolo

Non è precluso al giudice dell’opposizione allo stato passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 98 I. fall., accertare, in concreto, la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo ed il successivo fallimento, ai fini dell’ammissione del credito in via meramente chirografaria e non ipotecaria, non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato lo stato di insolvenza quale presupposto del medesimo, senza indagare, altresì, se esso preesistesse alla domanda di concordato preventivo, quale suo specifico presupposto.

 

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