Con informativa del 4 marzo 2022 n. 27, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha stabilito le nuove indicazioni per la predisposizione dell’elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina.
In particolare, evidenzia il CNDCEC, il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina degli Ordini dei commercialisti prevede che, entro trenta giorni dall’insediamento, il Consiglio dell’Ordine debba predisporre l’elenco contenente i nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale, affinché quest’ultimo provveda a nominare i membri effettivi e quelli supplenti.
Relativamente alla composizione dei Consigli di disciplina, segnala il CNDCEC, l’art. 31 terdecies del decreto legge n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, ha modificato l’art. 12 dell’ordinamento professionale dei commercialisti con l’introduzione della lettera m-bis in base a cui il Consiglio dell’Ordine “predispone l’elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al Presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l’Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei- posti al genere meno rappresentato”.