Nota informativa sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 744/2016
Con sentenza depositata in data 24 febbraio 2016, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento della decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) che aveva sanzionato il circuito MasterCard e 8 banche per aver fissato le commissioni interbancarie in violazione delle norme a tutela della concorrenza. Le commissioni interbancarie sono le commissioni che la banca del titolare della carta di pagamento trattiene su ogni transazione da questo effettuata. L’esercente, quindi, riceve l’importo del pagamento meno la c.d. merchant fee, che include, oltre al compenso per la sua banca e per il circuito, anche le commissioni interbancarie.
Con decisione del 3 novembre 2010, l’AGCM aveva ritenuto, sulla scorta della precedente decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2007, che il circuito MasterCard costituisse un’associazione di imprese e la fissazione delle commissioni interbancarie fosse una decisione in violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. L’AGCM aveva, inoltre, accertato un secondo illecito concorrenziale rappresentato dal fascio di intese verticali tra MasterCard e le banche licenziatarie con cui queste avevano trasferito l’importo delle commissioni interbancarie sugli esercenti. La decisione dell’AGCM fu annullata dal Tar Lazio che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di rigetto degli impegni proposti da MasterCard e dalle banche per risolvere le criticità anticoncorrenziali.
A seguito dell’appello proposto dall’AGCM, il Consiglio di Stato, pur riformando i motivi di annullamento addotti dal Tar Lazio, ha giudicato il provvedimento dell’Autorità viziato per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che il provvedimento sanzionatorio era fondato su motivazioni diverse da quelle originariamente contestate a MasterCard. Inizialmente l’Autorità aveva contestato che le commissioni interbancarie fossero molto elevate rispetto agli altri circuiti, ma al termine del procedimento aveva concluso che la loro illegittimità dipendesse dalla mancanza di una giustificazione economica. Anche l’accertamento del secondo illecito è stato ritenuto viziato, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, l’Autorità non ha dimostrato in modo adeguato che le pattuizioni tra MasterCard e banche licenziatarie fossero idonee a determinare una violazione delle regole concorrenziali. Per tali motivi l’appello proposto dall’AGCM è stato rigettato ed è stato confermato l’annullamento del provvedimento sanzionatorio.