Con comunicato stampa apparso sul proprio sito internet, la Consob ha richiamato l’attenzione del pubblico proposte commerciali di compravendita di diamanti effettuate da società specializzate che operano tramite i propri siti web o attraverso sportelli bancari, invitando a prestare la massima cautela nell’effettuare tali operazioni, che possono presentare rischi non immediatamente percepibili per l’investitore.
In tal senso, Consob raccomanda di attenersi sempre alla regola generale di considerare l’adesione a proposte contrattuali solo quando se ne abbia un’adeguata comprensione e solo quando siano assistite da una documentazione chiara e completa.
La Consob rappresenta infine la necessità che gli offerenti l’acquisto, in particolare se operatori bancari, consapevoli della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello.
Come emerso da alcune segnalazioni di associazioni di consumatori, in simili proposte commerciali i diamanti sono generalmente presentati come un investimento durevole, sicuro, con una possibile prospettiva di apprezzamento economico nel tempo e con un’enfasi rilevante sulle caratteristiche di bene-rifugio.
I prezzi di acquisto dei diamanti, determinati direttamente dal proponente, sarebbero superiori al loro valore di mercato. Non sarebbe, inoltre, chiaro, a causa della scarsa trasparenza delle proposte, quale parte del prezzo sia dovuta al costo effettivo del diamante e quale sia invece rappresentata dalle commissioni applicate dalle società proponenti e dagli istituti bancari al momento dell’operazione.
La disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento non è di per sé applicabile alla vendita di diamanti o di altri beni materiali anche qualora avvenga tramite il canale bancario né, in tali casi, è prevista la pubblicazione di un prospetto informativo. Tuttavia, come già chiarito dalla Consob (Comunicazione n. 13038246 del 6 maggio 2013), la vendita di un bene materiale, come i diamanti, può assumere le caratteristiche di offerta di un prodotto finanziario se siano esplicitamente previsti, anche tramite contratti collegati, elementi come, ad esempio, promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di profitti ovvero vincoli al godimento del bene.
Sull’eventuale presenza di tali elementi la Consob ha in corso specifici approfondimenti.
L’intervento della Consob segue quello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. correlati), con cui, unitamente a Banca d’Italia, la Commissione ha avviato una collaborazione su questo.
Sul tema della vendita di diamanti, oro e opere d’arte tramite sistema bancario ci si soffermerà nel corso del convegno che questa Rivista ha organizzato per il prossimo 23 e 24 marzo a Milano. Il programma completo dell’evento è visibile nel link indicato tra i contenuti correlati.
Vendita di diamanti, oro e opere d’arte tramite sistema bancario
- Nozione (residuale) di prodotto finanziario e offerta al pubblico
- I diamanti e le opere d’arte da investimento: analisi del meccanismo negoziale
- Il caso dell’oro: tra disciplina generale e speciale
- Quadro giurisprudenziale e comunicazioni Consob
- Nullità per violazione della disciplina del prospetto informativo
- Problemi del rapporto: la «quotazione» e il disinvestimento
Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto bancario, Università di Trento
discussant: avv. Letizia Vescovini