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Attualità

Consob: avvio del dibattito in tema di ICO e di scambio di cripto-attività

20 Marzo 2019

Avv. Bianca Mascagni, Annunziata & Conso

Di cosa si parla in questo articolo

In attesa della definizione in ambito europeo di un condiviso orientamento circa la qualificazione giuridica dei crypto-asset e, in particolare, in merito alla loro riconduzione al novero dei valori mobiliari, la Consob ha pubblicato, i data 19 marzo, un Documento per la Discussione volto ad avviare un dibattito a livello nazionale sul tema delle offerte iniziali e degli scambi di cripto-attività. Tale esigenza nasce dalla ormai ampia diffusione di operazioni c.d. di initial coin offerings (ICOs) e, quindi, di crypto-asset nelle quali investono i risparmiatori italiani.

Il Documento rappresenta un interessante spunto dal quale partire per procedere alla definizione di un quadro regolamentare ad hoc che tratti in autonomia e con approccio selettivo il fenomeno delle offerte in sede di emissione delle cripto-attività e della successiva circolazione dei token nelle relative “sedi di negoziazione” – i.e. exchange.

In tale ottica, l’Autorità propone diversi e interessanti spunti di discussione, alla ricerca di una possibile disciplina regolamentare dedicata alle ICO e allo scambio di token, che poggia su di una apposita definizione di cripto-attività, capace di cogliere le peculiarità del fenomeno rispetto alle più note categorie di prodotti e strumenti finanziari. Peculiarità che, a parere della Consob, si delineano ne:

– l’impiego di tecnologie innovative, quali la blockchain; e

– la destinazione alla successiva negoziazione dei token, la cui trasferibilità risulta strettamente connessa alla tecnologia impiegata, intesa come capacità di registrare e mantenere l’evidenza della titolarità dei diritti connessi con i crypto-asset in circolazione.

Per quanto concerne la regolamentazione dei soggetti (i) che gestiscono le piattaforme per le offerte di cripto-attività, e (ii) che permettono lo scambio e il deposito di tali cripto-attività, l’Autorità paventa la possibilità di definire un sistema di opt-in che permetta agli emittenti e agli investitori, di volta in volta, di scegliere se rivolgersi a piattaforme di offerta e ad exchange che siano compliant con i requisiti definiti dalla Consob, ovvero di operare in un ambiente posto al di fuori delle regole introdotte dalla proposta normativa. Tale sistema deriva da una riflessione dell’Autorità in merito all’opportunità di prevedere un regime regolamentare per qualunque offerta e/o scambio di cripto-attività: si è, infatti, giunti alla conclusione che in questa fase preliminare, in cui il fenomeno è in rapida evoluzione, qualsiasi tentativo di cristallizzarlo in un rigido regime precostituito rischierebbe, da un lato, di ostruire lo sviluppo delle opportunità di sviluppo del mercato dei capitali e, dall’altro, di non cogliere, attraverso una fotografia statica, le caratteristiche di costante trasformazione del fenomeno stesso.

In particolare, la Consob prospetta la possibilità di estendere ai soggetti che gestiscono le piattaforme per le offerte di cripto-attività la disciplina propria dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio (c.d. crowdfunding) ad oggi prevista a norma dell’art. 50- quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e del regolamento Consob n. 18592 del 2013 (c.d. Regolamento Crowdfunding). Con riferimento ai gestori dei sistemi di scambio di cripto-attività, l’Autorità immagina la predisposizione di un apposito registro: l’iscrizione potrà essere richiesta solo per i sistemi di scambio di cripto-attività che rispettino una serie di requisiti (i.e. regole e procedure di svolgimento degli scambi trasparenti e non discriminatorie, idonee informazioni per gli investitori, procedure atte all’identificazione e alla gestione dei rischi ai quali potrebbe essere esposto il sistema).

Nell’ambito del sistema di opt-in, peraltro, la Consob propone di limitare la circolazione su sistemi di scambio iscritti nell’apposito registro, alle sole cripto- attività che abbiano costituito oggetto di offerta al pubblico attraverso una o più piattaforme per le offerte di token autorizzata ai sensi della normativa in materia di crowdfunding. In altri termini, quale effetto del doppio regime di opt-in, l’Autorità intende porre le premesse affinché l’investitore possa compiere una scelta, consapevole che eventuali investimento in cripto-attività offerte su piattaforme regolate, nonché negoziabili su sistemi di scambi regolati, rappresentano un’opzione certamente più affidabile rispetto a quelle che si svolgono in un contesto libero.

Osservazioni, commenti e proposte in merito agli argomenti trattati nel Documento per la Discussione dovranno essere inviati entro il 19 maggio 2019. La Consob ha altresì colto l’occasione per anticipare la prossima apertura di una fase di Public Hearing – con tempistiche ancora da definirsi – nell’ambito della quale sarà possibile approfondire gli argomenti trattati nel Documento, con particolare riguardo all’esercizio definitorio e alle ipotesi formulate sul possibile approccio regolatorio.

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