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Consob definisce i parametri 2018 per l’individuazione degli emittenti quotati da sottoporre a vigilanza

5 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con delibera n. 20649 del 30 ottobre 2018 Consob ha determinato i parametri, previsti dall’art. 89-quater del Regolamento emittenti, rappresentativi del rischio per la correttezza e la completezza delle informazioni finanziarie diffuse al mercato, ai fini dell’individuazione dell’insieme degli emittenti quotati i cui documenti sono sottoposti a controllo.

In particolare, per il 2018 Consob ha determinato che i parametri sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico da emittenti quotati e da emittenti quotati che hanno l’Italia come Stato membro d’origine, siano:

1. per i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate, i seguenti elementi: le informazioni contabili storiche relative (i) al rapporto tra valore delle operazioni che hanno determinato un’aggregazione aziendale e la capitalizzazione di borsa; e (ii) alle informazioni concernenti il merito creditizio degli emittenti;

2. per le segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente, i seguenti indicatori:

  • le comunicazioni trasmesse alla Consob dall’organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 149, comma 3 del Tuf;
  • le segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell’articolo 155, comma 2, del Tuf;
  • i giudizi con rilievi negativi contenuti nelle relazioni della società di revisione redatte ai sensi dell’articolo 156 del Tuf;
  • le segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno;

3. per le attività sui titoli, i seguenti elementi: l’andamento del prezzo azionario, la capitalizzazione di borsa, la volatilità dei prezzi azionari;

4. per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati, i seguenti indicatori:

  • le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni così come definite dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d’Italia, dalle Autorità amministrative nazionali ed estere e dall’autorità giudiziaria;
  • le informazioni significative fornite da soggetti interessati;

5. Tra gli ulteriori parametri non espressamente individuati dall’articolo 89-quater del regolamento emittenti sono presi in considerazione i seguenti indicatori:

  • le attività ispettive o le attività di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato o rintracciato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell’informazione;
  • la presenza di operazioni straordinarie rilevanti;
  • gli emittenti di rilievo significativo che appartengono al settore individuato in conseguenza della delibera 18300 del 1° agosto 2012, caratterizzati da specifici profili di rischio attinenti alla qualità del credito;
  • i settori di mercato particolarmente interessati dall’applicazione di nuovi principi contabili.

Consob ha inoltre determinato che il criterio per la selezione casuale è l’estrazione di un numero di società non superiore ad un quinto del totale degli emittenti da sottoporre a controllo, al netto delle società che saranno individuate sulla base dei suddetti criteri e delle società che sono state già in precedenza sottoposte a vigilanza. La selezione casuale degli emittenti avverrà tenendo conto della capitalizzazione dell’emittente e/o del controvalore collocato, al fine di aumentarne la probabilità di essere estratti per quelli di maggiori dimensioni. Si applicherà un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.

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