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Consob: MiFID II supera le Comunicazioni sui prodotti illiquidi e complessi

4 Febbraio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Avviso del 3 febbraio 2022, la Consob ha provveduto alla revoca delle proprie comunicazioni:

  • n. 9019104 del 2 marzo 2009 – Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi;
  • n. 0097996 del 22 dicembre 2014 – Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail.

In particolare, evidenzia la Consob, la disciplina introdotta dalla Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e dal Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) ha innalzato gli standard di protezione degli investitori, incidendo sull’intero ciclo di vita dei prodotti distribuiti alla clientela, a partire dalla fase di creazione/sviluppo e di definizione del target market dei medesimi.

Ulteriori prescrizioni, complementari alla disciplina MiFID II/MiFIR, hanno determinato un impatto significativo sul regime di distribuzione dei prodotti alla clientela, contribuendo al rafforzamento della tutela dell’investitore ed in particolare:

  • il Regolamento (UE) n. 1286/2014 ha dettato regole in tema di informazioni (KID) che devono essere fornite, ai fini della distribuzione dei PRIIPs, agli investitori al dettaglio
  • il Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento STS) in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate;
  • il Regolamento (UE) n. 2015/760 (Regolamento ELTIF) in materia di fondi di investimento europeo a lungo termine;
  • la Direttiva 2019/879/UE (BRRD II) concernente gli strumenti sottoposti a meccanismi di bail-in;
  • la Direttiva 2016/97/UE (IDD) ha dettato regole specifiche in tema di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP).

Alla luce della recente evoluzione della disciplina europea in materia di prestazione di servizi di investimento e il conseguente rafforzamento dei presidi di investor protection, gli orientamenti forniti dalla CONSOB nell’ambito delle citate Comunicazioni risultano direttamente o indirettamente assorbiti dalle più ampie e articolate regole dettate dal vigente quadro normativo e pertanto revocati.

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