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Flash News

Consob sui rischi connessi agli investimenti in contract for difference ed opzioni binarie

8 Febbraio 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicato apparso sul proprio sito internet Consob ha posto l’accento sui rischi connessi agli investimenti in contract for difference e opzioni binarie.

Di seguito si riporta espressamente il comunicato della Consob.

Nel corso degli ultimi anni, si registra nei vari Paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, una crescente diffusione di nuove forme di investimento finanziario altamente speculative, rischiose e complesse, quali i contract for difference (CFD), rolling spot forex ed opzioni binarie.

I CFD sono contratti tra un intermediario ed un investitore con i quali ciascuna parte si impegna a pagare all’altra la differenza tra il valore attuale di un determinato bene (azioni, valute, merci, indici finanziari, ecc.) e il valore che lo stesso bene avrà in futuro. Una volta aperta una posizione in CFD, l’investitore in qualsiasi momento può chiuderla versando o incassando il differenziale.

I CFD sono prodotti c.d. a leva finanziaria,nel senso che gli investitori possono, tramite questi prodotti, assumere una posizione sul bene sottostante, versando soltanto una minima parte (detto “margine iniziale” o “deposito iniziale”) del valore complessivo della posizione assunta. In quanto prodotti a leva, agli investitori può essere richiesto il versamento di ulteriori somme ad integrazione di quelle depositate inizialmente per effetto dell’andamento del bene sottostante (c.d. “margini aggiuntivi”) e, inoltre, il risultato dell’operazione (perdita o guadagno) può essere ben superiore all’importo versato come margine iniziale (c.d. “effetto leva”).

Particolarmente diffusi sono i CFD aventi come bene sottostante le valute scambiate nell’ambito del c.d. “Forex”. Quest’ultimo non è un mercato regolamentato e con prezzi ufficiali, bensì un mercato non regolamentato in cui gli operatori di tutto il mondo negoziano direttamente fra loro (effettuando in questo modo negoziazioni “Over the Counter” – OTC).

Prodotti simili ai CFD sono i rolling spot forex, la cui caratteristica principale – oltre a quella di avere ad oggetto esclusivamente valute – consiste nel fatto che l’investitore può mantenere aperta la propria posizione grazie ad un meccanismo, chiamato roll-over, mediante il quale le operazioni chiuse al termine della giornata vengono automaticamente riaperte nella giornata successiva.

Anche i rolling spot forex sono prodotti con “effetto leva”.

Le opzioni binarie sono invece contratti che assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l’evento (per esempio, raggiungimento di un determinato livello del prezzo di un’azione o del rapporto di cambio fra due valute) si verifica entro una predeterminata scadenza temporale. Se l’evento non si verifica si perde tutta la somma investita.

Le opzioni binarie presentano una struttura (e quindi rischi) simili a quella di una scommessa. Spesso si caratterizzano per la brevissima durata – ad esempio un’ora o, addirittura, un minuto – accentuando così all’estremo il carattere di scommessa, in quanto è particolarmente difficile, se non impossibile, fare previsioni con un minimo di fondamento in un così breve periodo di tempo.

Al di là delle specificità operative, la caratteristica comune dei CFD, rolling spot forex ed opzioni binarie è quella di avere strutture e modalità di funzionamento tali per cui agli stessi sono associati una serie di rilevanti rischi difficilmente comprensibili e valutabili. Per tale ragione, le forme di investimento in parola non sono adatte alla maggior parte degli investitori.

Ciò è ancora più vero se si considera che gli stessi prodotti vengono distribuiti molto spesso facendo ricorso a pratiche commerciali che (attraverso, per esempio, comunicazioni pubblicitarie diffuse e fuorvianti, chiamate telefoniche ripetute e insistenti, invio massivo e non richiesto di e-mail, offerta di bonus iniziali o ricorrenti) possono condizionare le scelte economiche dei risparmiatori anche in quanto amplificano le potenzialità della commercializzazione di beni e servizi attraverso la rete elettronica (con il canale elettronico, bastano pochi click e pochi secondi per effettuare un investimento).

In tali condizioni i risparmiatori finiscono, quasi sempre, per avviare l’operatività nei prodotti in parola senza una reale e preventiva comprensione e valutazione dell’effettiva portata dei rischi ad essi connessi e per perdere tutto o gran parte di quanto hanno investito.

I soggetti autorizzati offerenti i prodotti in parola sono per lo più imprese di investimento o banche comunitarie che operano in Italia in libera prestazione di servizi (cioè direttamente dal Paese in cui hanno la sede legale e sulla base dell’autorizzazione concessa dall’Autorità di vigilanza del loro Paese di origine), ovvero comunitarie o extracomunitarie che operano attraverso una sede secondaria stabilita sul territorio nazionale (succursale).

In base alla normativa comunitaria vigente, la Consob dispone nei confronti dei predetti intermediari comunitari di limitati poteri diretti di vigilanza e/o di intervento.

In particolare, sulle banche e imprese d’investimento comunitarie o extracomunitarie con succursale in Italia, la Consob è competente a vigilare soltanto sul rispetto delle regole di comportamento da parte della succursale nello svolgimento dell’attività nei confronti dei clienti italiani.

Le banche e imprese d’investimento comunitarie che invece operano in Italia in libera prestazione di servizi rimangono direttamente vigilate dalla sola Autorità del Paese di origine, anche per i comportamenti non corretti posti in essere nei confronti della clientela italiana.

Inoltre, l’investitore dovrà considerare che le controversie in materia di CFD, rolling spot forex e opzioni binarie tra clientela italiana e imprese di investimento comunitarie senza succursale in Italia non potranno essere portate davanti al nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito recentemente presso la Consob.

Peraltro in Italia si registra la presenza in questo settore di numerosi soggetti abusivi, cioè di soggetti sprovvisti di autorizzazione ad operare nel nostro Paese che offrono tali contratti tramite internet e che non sono sottoposti a vigilanza amministrativa da parte di alcuna Autorità.

Riassumendo:

– l’investimento in CFD, rolling spot forex e opzioni binarie, non è adatto alla maggior parte degli investitori;

– tale forma di investimento può comportare perdite anche ben superiori al capitale inizialmente investito;

– occorre procedere ad avviare l’operatività soltanto dopo aver effettivamente compreso e valutato tutti i rischi connessi all’investimento in parola;

– è necessario accertarsi sempre che il soggetto offerente sia autorizzato ad operare in Italia, consultando gli appositi elenchi tenuti a cura della Consob (per quanto riguarda le imprese di investimento) e della Banca d’Italia (per quanto riguarda le banche), reperibili sui rispettivi siti istituzionali. A tal fine è opportuno consultare altresì la sezione “Avvisi ai risparmiatori” presente sul sito istituzionale Consob, contenente le segnalazioni, provenienti da autorità di vigilanza estere, oltre che dalla stessa Consob, di attività di tipo finanziario svolte abusivamente e dei soggetti cui fanno capo.

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