Con Comunicazione n. 0183968 del 1° giugno 2018 la Consob ha fornito chiarimenti sull’applicabilità degli articoli 108 e 111 TUF in relazione al superamento da parte di un soggetto della soglia del 95% del capitale sociale di una società quotata a seguito di acquisti di titoli effettuati ai blocchi.
Si è posta la questione dell’applicabilità del diritto di acquisto di cui all’art. 111 TUF al caso di superamento da parte di un socio della soglia del 95% del capitale sociale di una società quotata, a seguito di acquisti di titoli effettuati ai blocchi e altresì rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 108 comma 2 del medesimo Testo Unico.
Per i motivi meglio espressi nella Comunicazione in allegato, la Consob ha chiarito come, in simile fattispecie, si realizza il diritto di acquisto di cui all’art. 111 del TUF a condizione che l’offerta pubblica obbligatoria totalitaria riceva adesioni, ciò in quanto la soglia di partecipazione del 95% del capitale, pur essendo stata raggiunta o superata inizialmente mediante acquisto ai blocchi, risulterà ulteriormente incrementata ad esito di una procedura assimilabile a un’OPA.