Con Risposta n. 406 del 3 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione dei crediti nell’ambito del consolidato fiscale derivanti da interventi di riqualificazione energetica.
In particolare, i crediti oggetto della presente istanza, benché non rientrino nell’elenco di quelli indicabili nel quadro RU, ne conservano, dal punto di vista sostanziale, le stesse caratteristiche, stante la loro natura di crediti di imposta previsti da specifiche norme di natura “agevolativa”, il cui importo impiegabile è predeterminato e previsto in appositi capitoli di spesa del bilancio dello Stato.
Pertanto, per ragioni di coerenza sistematica, dovrà essere prevista, anche con riguardo a quest’ultimi, la facoltà di traslare il relativo importo al consolidato fiscale senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del dl 31 maggio 2010, n. 78.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate esplicita le corrette modalità di compilazione delle dichiarazioni: inserimento nel quadro GN, Sezione III, “ECCEDENZE DI IMPOSTA DIVERSE DALL’IRES TRASFERITE AL CONSOLIDATO” della dichiarazione della consolidata (cfr. il modello Redditi SC 2022 e le relative istruzioni), nonché, in conseguenza, compilazione dei quadri NX, “Sezione X – Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo” e CC, “Sezione II eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite alla tassazione del gruppo” del modello CNM 2022 (si vedano anche in questo caso le relative istruzioni disponibili sul sito istituzionale della scrivente).
Tuttavia, ricorda l’Agenzia:
- per l’utilizzo del credito in compensazione, la consolidante dovrà compilare il modello F24 individuando quale codice fiscale del contribuente quello della consolidante e nei campi “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e “codice identificativo”, rispettivamente, il codice fiscale della consolidata che trasferisce il credito al consolidato e il “valore” 62;
- per la cessione a soggetti diversi dalla consolidante, l’utilizzo in compensazione sconta i limiti previsti dall’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020, come in ultimo modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Inoltre, ferma la facoltà di impiegare il credito ricevuto altresì per il pagamento in compensazione di accise, l’Agenzia evidenzia che dopo aver ricevuto il credito da parte di colui che ha effettuato le spese per gli interventi ammessi, il primo cessionario non sarà legittimato ad altre cessioni, se non nei confronti dei soggetti previsti dall’art. 121 del d.l. n. 34 del 2020 ( istituti di credito, intermediari finanziari, ecc.).
Resta comunque ferma la possibilità nel caso in cui il cessionario sia una società consolidata che il credito possa essere sempre trasferito alla consolidante nei termini sopra specificati.