Con Risposta n. 291/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al trasferimento al consolidato fiscale delle eccedenze di interessi passivi non dedotti.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, le eccedenze di interessi passivi oggetto di trasferimento al consolidato fiscale riguardano sia quelle di periodo sia quelle oggetto di riporto in avanti, ma non quelle originatesi prima dell’ingresso nel regime della tassazione di gruppo. Per queste ultime, esiste un divieto di conferibilità alla fiscal unit.
La circolare del 21 aprile 2009 precisa che se una società aderente al consolidato fiscale ha delle perdite fiscali pregresse e interessi passivi netti indeducibili, questi ultimi possono essere portati in detrazione del reddito complessivo del consolidato solo se la società ha evidenziato un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili.
In caso contrario, verrebbe aggirato il divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse.
La risoluzione dell’11 luglio 2019 chiarisce che questo orientamento interpretativo riguarda solo i casi in cui la società partecipante al consolidato ha effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo.
Tuttavia, il rischio di aggiramento del divieto di utilizzo delle perdite fiscali formatesi ante consolidato non si verifica nel caso in cui la società aderente al consolidato fiscale, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l’esercizio sociale a zero.
In questi casi, la società consolidata può trasferire al consolidato l’eventuale perdita fiscale di periodo e la quota di interessi passivi indeducibili che trova capienza nelle eccedenze di ROL conferite dalle altre società partecipanti al regime della tassazione di gruppo.