Con Risoluzione n. 121 del 27 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul riconoscimento in prededuzione alle società aderenti al consolidato delle perdite fiscali trasferite in passato alla fiscal unit e non ancora utilizzate.
In particolare, per i motivi meglio espressi nella Risoluzione in allegato, l’Agenzia ha evidenziato come le società aderenti al consolidato fiscale possono senz’altro regolare, attraverso gli accordi di consolidamento, le peculiari modalità operative del consolidato fiscale, con particolare riferimento ai rapporti giuridici, economici e finanziari tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento e agli adempimenti previsti per il consolidato.
L’Amministrazione finanziaria non può entrare nel merito dei predetti accordi in quanto trattasi di contratti che hanno natura esclusivamente privatistica e disciplinano i rapporti intersoggettivi derivanti dall’applicazione del regime del consolidato fiscale.
La consolidante e le consolidate possono quindi autonomamente individuare, attraverso gli accordi di consolidamento e nel rispetto dei limiti normativi, criteri di utilizzo delle perdite, che determineranno una titolarità o consistenza delle perdite residue diversa da quella risultante dall’applicazione dell’ordinario metodo di determinazione del reddito alla quale dovrà essere data adeguata evidenza.