Con risoluzione n. 67 dell’11 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per una società che abbia optato per il regime del consolidato nazionale di cui agli articoli 117 e ss TUIR di trasferire alla fiscal unit eccedenze di interessi passivi, indeducibili nel periodo di imposta, in presenza di perdite fiscali pregresse all’ingresso nel consolidato.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nell’ipotesi in cui la società abbia aderito a un consolidato fiscale e che le altre società aderenti alla tassazione di gruppo trasferiscano alla fiscal unit un ROL per pari ammontare, in assenza di perdite pregresse la stessa può trasferire al consolidato l’intero ammontare di interessi passivi indeducibili di periodo.
Nella diversa ipotesi in cui, invece, la società abbia perdite fiscali pregresse all’ingresso al consolidato, l’ammontare delle perdite pregresse utilizzate ad abbattimento del reddito di periodo deve essere sottratto dall’ammontare di interessi passivi indeducibili da trasferire al consolidato.