Con risposte nn. 49, 50 e 51 tutte del 25 ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli adempimenti fiscali nell’ambito di un consolidato nazionale.
Le tre risposte si concentrano sugli stessi quesiti, ovvero se:
- sussista o meno l’obbligo di apporre il visto di conformità al modello REDDITI SC 2018 e/o al modello CNM 2018 qualora trasferisca, in tutto o in parte, ai sensi del citato articolo 118, comma 2, del TUIR, il credito IRES maturato ante consolidato;
- a prescindere dalla risposta al precedente quesito, sia possibile regolarizzare l’apposizione del suddetto visto oltre il termine ordinario previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e del modello CNM, tramite presentazione di una dichiarazione integrativa. In tal caso, quali siano le sanzioni applicabili;
- in caso di cessione infragruppo del credito maturato ante consolidato, il limite annuo dettato per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti d’imposta (pari ad euro 700.000) debba essere rispettato dalla società cedente e/o dalla società cessionaria.