Con risposta n. 220/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su modalità e limiti di utilizzo di crediti trasferiti mediante il consolidato nazionale.
L’articolo 121 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) stabilisce che ogni società partecipante al consolidato deve presentare la propria dichiarazione dei redditi senza liquidare la relativa imposta, ma comunicando alla società o ente controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d’imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e gli acconti autonomamente versati. Inoltre, l’articolo 122 prevede che la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito.
Le società partecipanti al consolidato nazionale possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite indicato dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla consolidante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES, con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un’eccedenza a credito.
In merito al caso specifico, non viene condivisa la soluzione prospettata dall’istante, poiché il credito IVA trasferito dalla società partecipante al consolidato poteva essere utilizzato esclusivamente per compensare il debito IRES risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato relativo all’anno d’imposta 2020, a titolo di saldo per il periodo d’imposta 2020 e di acconto per il periodo d’imposta 2021. Pertanto, la consolidante avrebbe dovuto utilizzare il credito IVA per il pagamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta 2020 e per il pagamento del primo e/o secondo acconto IRES relativo al periodo d’imposta 2021, senza che residuasse alcunché.
È da notare che, all’atto del trasferimento del credito IVA da parte della società partecipante al consolidato, l’importo dovuto dal consolidato a titolo di saldo 2020 e acconto 2021 era già noto, pertanto non è plausibile che residui alcun credito da utilizzare nei successivi periodi d’imposta.
Quindi, assumendo che il credito IVA sia stato maturato e rispetti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla normativa applicabile, la società consolidante doveva utilizzare tale credito in compensazione per pagare il saldo dell’IRES relativo all’anno di imposta 2020 e il primo e/o il secondo acconto dell’IRES relativo all’anno di imposta 2021.
In questo modo, non sarebbe rimasto alcun credito residuo da utilizzare in periodi di imposta successivi.