Poiché i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici in ragione della natura imprenditoriale dell’attività svolta nel settore privato agli stessi non è applicabile la normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 per la Pubblica Amministrazione sicché per la stipula dei loro contratti non è imposta la forma scritta “ad substantiam” ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.
Massima Ufficiale