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Consulenza finanziaria: non esente IVA se indipendente

16 Maggio 2018

Con Risoluzione n. 38/E del 15 maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime IVA del servizio di consulenza in materia di investimenti alla luce del parere espresso dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015.

In particolare, nel caso di specie, il servizio di consulenza in materia di investimenti veniva fornito dalla società direttamente ai clienti in posizione di assoluta indipendenza ed imparzialità, rilevando, a tal fine, l’assenza di incentivi o retrocessioni commissionali da parte di terzi ovvero da parte dei diversi operatori finanziari coinvolti negli investimenti suggeriti/raccomandati. Il servizio di consulenza, veniva infatti remunerato esclusivamente dalle commissioni di consulenza e dalle commissioni di performance addebitate sul patrimonio del cliente/investitore oggetto del servizio.

Come evidenzia l’Agenza, le descritte modalità con le quali la società istante fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti ed, in particolare, la mancanza di qualsiasi collegamento/rapporto tra la società istante ed i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente, inducono ad escludere che nel caso prospettato sia ravvisabile un’attività di intermediazione/negoziazione (esente da IVA) secondo la definizione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE e, in senso conforme, dal Comitato consultivo IVA.

La peculiarità della fattispecie rappresentata è da ravvisare, infatti, nella posizione di assoluta indipendenza della società medesima rispetto alla banca depositaria di ciascun cliente investitore ovvero rispetto ai soggetti finanziari cui gli investimenti sono riconducibili, nonché nell’assenza di qualsiasi atto/elemento contrattuale che possa essere ricondotto nell’ambito dell’attività di negoziazione/intermediazione tra le parti.

Pertanto, nel presupposto che gli unici interlocutori della società istante siano costituiti esclusivamente dai propri clienti e che non vi sia alcun rapporto, sia pure indiretto e/o economico, con i soggetti che promuovono gli strumenti finanziari raccomandati, l’Agenzia ha ritenuto che il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito dalla società istante non sia inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da IVA ai sensi del combinato disposto dei numeri 4) e 9) dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, ai servizi stessi torna applicabile il regime di imponibilità IVA.

La presente Risoluzione conferma la posizione già espressa dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, con interpello n. 954 – 914/2017, già pubblicato su questa Rivista (cfr. contenuti correlati).


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