L’EBA ha avviato una consultazione sulla sua bozza di Standard Tecnici di Regolamentazione (RTS) che specifica il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione che devono essere costituiti per i gruppi bancari che svolgono attività transfrontaliera all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Questi standard sono basati su specifici requisiti previsti dalla Direttiva sul Risanamento e la Risoluzione Bancaria (BRRD), che prevede un regime comune di risoluzione per l’Unione Europea volto a permettere alle autorità del Paese d’origine e del Paese ospitante di gestire i rapporti con gli istituti di credito in dissesto e di cooperare nel processo di pianificazione della risoluzione. La consultazione è aperta fino al 18 marzo 2015.
Le recenti crisi finanziarie hanno dimostrato che nel settore bancario dell’Unione Europea la cooperazione e la coordinazione transfrontaliere sono cruciali per l’efficace risoluzione degli istituti creditizi in dissesto. A tale riguardo, i collegi di risoluzione sono gli organismi che garantiscono la cooperazione in tutte le fasi. I presenti RTS specificano il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione dal momento della loro costituzione, al momento del going concern e della pianificazione della risoluzione, in situazioni di risoluzione transfrontaliera.
La bozza di RTS si struttura in tre parti. La prima parte si incentra sull’organizzazione operativa dei collegi di risoluzione e detta previsioni circa la loro costituzione e il loro funzionamento on-going. La seconda parte si occupa della pianificazione della risoluzione e delle decisioni congiunte in materia di sviluppo e mantenimento del piano di risoluzione del gruppo e della conduzione della valutazione della possibilità di risoluzione, delle misure per affrontare gli impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione e della fissazione dei requisiti minimi dei fondi propri e passività ammissibili (MREL). Gli standard servono anche a gestire situazioni di disaccordo, in modo da garantire che ci sia trasparenza e interazione tra le autorità del Paese d’origine e le autorità del Paese ospitante quando alcune di esse siano in disaccordo con i progetti di decisioni congiunte. Infine, la terza parte si focalizza sulla risoluzione delle crisi dei gruppi transfrontalieri e riguarda la situazione in cui una notifica relativa ad una banca in dissesto o a rischio di dissesto è ricevuta dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo e il procedimento per la valutazione della necessità di uno schema di risoluzione. Il procedimento di decisione congiunta sullo schema di risoluzione di gruppo, laddove tale schema risulti necessario, è sviluppato in questa parte.