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In consultazione il Regolamento MEF sui requisiti degli esponenti bancari di attuazione dell’art. 26 TUB

1 Agosto 2017
Di cosa si parla in questo articolo

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositi, ai sensi degli articoli, 26, 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, 96-bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Come si legge sul comunicato stampa del Tesoro, di seguito espressamente riportato, lo schema di regolamento introduce profili del tutto nuovi rispetto al D.M. 18 marzo 1998, n. 161, come i criteri di correttezza (che si aggiungono all’onorabilità), competenza (che si aggiungono alla professionalità), indipendenza, adeguata composizione collettiva degli organi. Detta anche la disciplina applicabile ai responsabili delle principali funzioni aziendali (solo per le banche maggiori) e norme sulla verifica di idoneità da parte degli organi aziendali.

A tali requisiti si aggiunge una disciplina relativa alla verifica della disponibilità di tempo allo svolgimento dell’incarico e dei limiti al cumulo degli incarichi, volta ad evitare una eccessiva concentrazione degli stessi e un impegno non adeguato, in termini di tempo, dell’esponente bancario designato.

Nel testo del decreto si fa leva sul principio di proporzionalità per differenziare i requisiti di professionalità degli esponenti, le regole sui limiti al cumulo degli incarichi e sui requisiti dei responsabili delle principali funzioni aziendali, nonché con riguardo all’adeguata composizione del consiglio di amministrazione. Il principio di proporzionalità non riguarda l’onorabilità e la correttezza, così come l’indipendenza di giudizio: la scelta è imposta dal nuovo articolo 26 TUB, ed è in linea con le policy BCE e EBA.

Si fa infine presente che per gli intermediari non bancari il decreto prevede, in linea con le specifiche disposizioni del Testo unico bancario, regole differenziate, in alcuni casi non applicando le norme previste per le banche, in altri applicandole solo agli intermediari di maggiore dimensione.

Nel complesso la bozza di regolamento rafforza significativamente gli standard di idoneità degli esponenti, in parte elevando i requisiti già previsti dalla disciplina vigente ma soprattutto attraverso l’introduzione dei nuovi profili (correttezza, competenza, composizione collettiva, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo, limiti al cumulo degli incarichi), allineando la disciplina italiana agli orientamenti e alle linee guida dell’EBA e della BCE sui requisiti degli esponenti.

Il provvedimento non esaurisce l’attuazione del nuovo articolo 26 TUB, in quanto modalità e tempi di verifica da parte dell’autorità di vigilanza dovranno essere disciplinati dalla Banca d’Italia con regolamentazione propria.

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 22 settembre 2017.

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