L’Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati (IOSCO) ha pubblicato in data 18 agosto un documento di consultazione intitolato ‘Good Practices for the Termination of Investment Funds’. In esso vengono raccomandate alcune procedure riguadanti la cessazione volontaria dei fondi – tra cui gli organismi d’investimento collettivo, i fondi immobiliari, i commodity funds e gli hedge funds – al fine di ampliare la protezione degli investitori.
La maggior parte dei quadri regolamentari nazionali in materia presentano taluni criteri per la cessazione dei fondi di investimento. Tuttavia, tali normative si riferiscono per lo piu’ ai casi di cessazione involontaria dei fondi, quali ad esempio i casi di insolvenza. Il nuovo report IOSCO si focalizza sui casi di cessazione volontaria dei fondi, decisa autonomamente dalla società di gestione quando – a causa di condizioni di mercato sfavorevoli o di fattori esterni, non controllabili direttamente – il fondo non sia più economicamente sostenibile o il suo oggetto sociale non possa più essere attuato. A tale fine, vengono enucleati alcuni principi-guida per la cessazione volontaria dei fondi, riguardanti in primo luogo la tutela degli interessi degli investitori.
Una soluzione consentita in numerosi ordinamenti è quella di non liquidare le attività per ripagare i sottoscrittori del fondo, optando piuttosto per la fusione con un altro organismo simile. Il report analizza le questioni che sorgono da tali operazioni – già discusse nel documento IOSCO intitolato An Examination of the Regulatory Issues Arising from CIS Mergers, 2004 – con particolare riguardo ai loro effetti sull’intero iter procedimentale della cessazione anticipata, nella quale comunque deve essere rispettato il principio della segregazione del patrimonio degli investitori.
Il report fornisce inoltre una serie di raccomandazioni volte a migliorare la disclosure informativa e il coinvolgimento degli investitori. Scopo del regolatore e’ quello di garantire una corretta analisi della situazione finanziaria, delle misure da adottare (con i relativi costi) e delle alternative disponibili, garantendo ai partecipanti il diritto di recesso senza oneri aggiuntivi – anche in specie, nel caso di fondi con attività particolarmente illiquide come quelli immobiliari – prima che la fusione abbia luogo.