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In consultazione lo schema di Regolamento IVASS sulla dematerializzazione degli attestati di rischio

6 Marzo 2015
Di cosa si parla in questo articolo

L’IVASS ha posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private – Dematerializzazione dell’attestato di rischio.

Il nuovo Regolamento, che andrà a sostituisce il Regolamento ISVAP n. 4/2006 oggi vigente, adegua l’attuale regolamentazione in materia di attestati di rischio alla normativa di cui al suddetto art. 134, il quale ha introdotto la c.d “dematerializzazione degli attestati di rischio”, la cui finalità è quella di una semplificazione, mediante ricorso all’innovazione tecnologica in luogo della produzione cartacea, di rendere più snello il processo assuntivo del ramo r.c.auto e creare un rilevante strumento di deterrenza alle frodi collegate con la falsificazione degli attestati di rischio.

Il presente schema di regolamento introduce, tra altro, nuove garanzie e misure a sostegno degli assicurati, quali, ad esempio, l’obbligo di consegna dell’attestato di rischio anche al proprietario del veicolo, o altri aventi diritto, qualora diversi dal contraente, ed una puntuale informativa agli interessati al fine di supportarli nel delicato passaggio normativo, salvaguardando al meglio anche quella parte di assicurati con poca pratica nell’utilizzo di strumenti informatici.

In particolare, le principali novità normative recepite nel nuovo regolamento riguardano:

– il contenuto dell’attestato di rischio, che deve prevedere l’indicazione della tipologia del danno pagato, specificando se trattasi di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (sia cose sia persone);

– l’obbligo per le imprese di assicurazione di inserire in una banca dati elettronica le informazioni riportate negli attestati di rischio;

– l’obbligo di consegna dell’attestato agli assicurati, in forma elettronica in luogo dell’attuale rilascio in forma cartacea al domicilio degli stessi;

– l’acquisizione diretta dell’attestato da parte dell’impresa, dalla citata banca dati, in sede di stipula dei nuovi contratti;

– le competenze dell’IVASS in materia di controllo ed accertamento dell’inosservanza delle norme, chiamata a disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati.

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