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Flash News

Consultazioni Consob in materia di raccolta bancaria a mezzo di obbligazioni, prospetto e regole di condotta

21 Luglio 2011
Di cosa si parla in questo articolo

La Consob ha sottoposto alla consultazione dei partecipanti al mercato un documento su “Raccolta bancaria a mezzo di obbligazioni, prospetto e regole di condotta”. Il documento costituisce un primo risultato del Tavolo di confronto con le principali associazioni dell’industria finanziaria e dei risparmiatori sul funding delle banche mediante emissione e distribuzione di obbligazioni agli investitori retail. I lavori sono stati condotti al fine di elaborare soluzioni in grado di fornire agli operatori maggiore certezza nella lettura del quadro normativo vigente, minimizzando i relativi costi di applicazione e assicurando elevati livelli di tutela sostanziale degli investitori. Il documento si giova anche di confronti condotti sul tema con la Banca d’Italia.

La distribuzione delle obbligazioni alla clientela retail costituisce – specie per le banche italiane – un importante strumento di raccolta, per l’esercizio del credito, che ha ulteriormente accentuato la propria rilevanza nei recenti anni di tensione finanziaria. A partire dalla “legge sul risparmio” (l. 262/2005) l’offerta al pubblico delle obbligazioni bancarie è sottoposta alla disciplina del prospetto e la distribuzione alla clientela alle regole dei servizi di investimento e alla vigilanza della Consob.

Il documento tratteggia una definizione di “obbligazioni bancarie semplici”, alla quale poter connettere, nel pieno rispetto delle fonti comunitarie e nazionali vigenti, un’applicazione proporzionata e non ridondante delle disposizioni, assicurando così l’effettiva consapevolezza dell’investitore.

Nel documento in consultazione sono individuate come “semplici” le obbligazioni:

• emesse in euro, senza clausole di subordinazione, da banche dell’Unione europea sottoposte a forme di vigilanza prudenziale volte a salvaguardarne la stabilità; sono fatte salve eccezionali circostanze, specifiche e note (rilevate per es. da rendimenti nettamente superiori ai tassi di riferimento), connesse al rischio Paese (come nel caso di procedure di intervento del Fmi o di altre istituzioni sovranazionali) o al rischio emittente;

• caratterizzate da elementi di facile comprensibilità, garantita dal rimborso del capitale a scadenza, dall’assenza di qualsiasi collegamento con strumenti finanziari derivati e da una struttura cedolare riconducibile ad una delle seguenti tipologie: a) a tasso fisso (anche nella forma zero coupon); b) ad indicizzazione elementare ai tassi di interesse di riferimento (ad es. Euribor);

• con elevata liquidità/liquidabilità, in grado di consentire al cliente un pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative, secondo le condizioni già chiarite dalla Consob con la Comunicazione n. 9019104/2009 sulla distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi;

• con durata anagrafica limitata, non superiore comunque a 5 anni.

Con riguardo all’approvazione da parte dell’autorità del prospetto – che comunque non implica un giudizio di “merito” sulla bontà (efficienza) del prodotto offerto e tanto meno di idoneità dello stesso rispetto alle esigenze dell’investitore – sono individuati, in presenza di obbligazioni bancarie semplici, criteri volti a favorire la comprensibilità della documentazione di offerta, con la conseguente possibilità di una maggiore standardizzazione e semplificazione delle informazioni da fornire e di un’abbreviazione dei tempi delle istruttorie della Consob. In particolare, è chiarito come non siano richieste informazioni sugli scenari probabilistici di rendimento, il cui inserimento è raccomandato soltanto in presenza di prodotti a particolare complessità.

E’ inoltre preannunciato che – in linea con quanto consentito dalla disciplina comunitaria – le emissioni di obbligazioni bancarie semplici, di ammontare inferiore ai 75 mln annui, potranno avvalersi di uno schema ancor più semplificato di documento di offerta, ispirato al modello di KIID previsto per i fondi comuni.

Con riferimento alla disciplina dei servizi di investimento il principio di proporzionalità consente, in presenza di un’obbligazione bancaria semplice, un più agevole superamento del filtro di appropriatezza/adeguatezza sulla base comunque della mappatura dei prodotti e dei profili dei clienti adottata dagli intermediari.

Il connotato di semplicità dell’obbligazione bancaria consente anche, nei fatti, una graduata applicazione dei principi di diversificazione che costituiscono un attributo della valutazione di adeguatezza. Infatti, il documento richiama come le procedure interne degli intermediari possano adottare soluzioni operative volte ad identificare dimensioni minime dei portafogli al di sotto delle quali è possibile una maggiore concentrazione di portafoglio.

Le misure indicate sono volte a favorire una semplificazione dell’offerta di prodotti finanziari indirizzati alla clientela “al dettaglio”. La consultazione avrà termine il 12 agosto 2011.

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