Con Sentenza n. 9944 del 13 aprile 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sulla portata probatoria degli appunti dell’imprenditore in merito alla contabilità in nero.
In particolare, sottolinea ala Cassazione, la documentazione extracontabile reperita presso la sede dell’impresa, anche se costituita da annotazioni personali dell’imprenditore, può essere utilizzata come elemento probatorio, sebbene la sua valutazione sia meramente presuntiva. Questo è valido anche in assenza di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell’adempimento degli obblighi di legge.
In altre parole, se durante un’ispezione viene trovata documentazione non obbligatoria che potrebbe indicare l’esistenza di operazioni non contabilizzate (c.d. contabilità in nero), questa documentazione non può essere ignorata dal giudice come priva di rilevanza probatoria, anche se non sono state riscontrate irregolarità nella contabilità ufficiale del contribuente. La sua valutazione deve essere basata sull’analisi dell’intrinseco valore delle informazioni contenute nella documentazione e sulla comparazione di tali informazioni con altre prove acquisite e con i dati ufficiali della contabilità del contribuente.
Gli appunti personali e le informazioni provenienti dall’imprenditore, infatti, dai quali si possa evincere una sorta di c.d. “contabilità in nero“, rappresentano un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendosi ricomprendere tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, ed incombendo, a quel punto, al contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, invece, ha del tutto trascurato l’applicazione di detti principi, in quanto ha ritenuto, in maniera del tutto apodittica, che la documentazione rinvenuta, per le sue caratteristiche e per le giustificazioni fornite dall’imprenditore non fosse idonea a costituire una contabilità occulta o in nero, senza soffermarsi ed esaminare in dettaglio gli elementi forniti dall’Amministrazione finanziaria, limitandosi ad una generica contestazione e non verificando se gli effetti che l’Ufficio aveva ritenuto di desumere dai fatti utilizzati come indizi fossero o meno compatibili con il criterio della normalità.