Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla contabilizzazione delle perdite su crediti.
In particolare, evidenzia la Suprema Corte, è legittima l’imputazione a conto economico dei crediti integralmente svalutati che, prescindendo dal criterio quantitativo (in quanto, nella specie, la svalutazione dei crediti è del 100%, sicché essi sono iscritti in bilancio con valore pari a zero), poggi (esclusivamente) sulla riconosciuta sussistenza del rischio d’inesigibilità “ragionevolmente prevedibile”, ma “non ancora definitiva”.
Infatti, continua la Corte, una svalutazione integrale del credito non determina l’elusione delle prescrizioni sulla deducibilità di quel componente attivo, perché se il credito, integralmente svalutato, in progresso di tempo venisse definitivamente perso, non si avrebbe alcuna corrispondente deduzione per essere già stata contabilizzata, negli esercizi precedenti, la rettifica del suo valore.
Viceversa, l’iscrizione della perdita sul credito, non preventivamente svalutato, avrebbe assunto rilevanza fiscale, perché la stessa perdita deducibile sarebbe stata determinata, ai sensi dell’art. 106, comma 5, cit., con riferimento al valore di bilancio del credito (non svalutato in precedenza).