Con ordinanza n. 20671 del 27 luglio 2024 la Corte di Cassazione (Pres. Cristiano, Rel. Pazzi) si è pronunciata sulla valutazione della complessiva esposizione debitoria dell’impresa, in caso di credito contestato, ai fini del superamento della soglia di fallibilità.
In particolare, ha sancito il principio per cui «la contestazione del debito, come non impedisce, di per sé, la sua inclusione nel complessivo indebitamento, così non risulta del tutto irrilevante ai fini del computo dello stesso […]. Pertanto […] è affidato al giudice investito dell’istanza di fallimento un accertamento incidentale […] all’esclusivo scopo di verificare se il credito contestato vada o meno considerato, e (in caso di risposta affermativa) in quale misura, al fine della quantificazione dell’indebitamento complessivo del fallendo».
Nel caso in esame, il ricorrente censurava la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, con cui era stata confermata la sentenza del Tribunale di Cremona che aveva dichiarato il fallimento di un’impresa individuale per superamento della soglia relativa all’esposizione debitoria.
In particolare, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito ritenendo di non condividere l’assunto della Corte territoriale, secondo cui nell’esposizione debitoria – ai fini del superamento della soglia di fallibilità – doveva includersi anche l’intero debito portato da provvedimento monitorio.
Tale debito, secondo la S.C., andava infatti quantificato anche alla luce delle vicende successive, quali la risoluzione del contratto di leasing relativo allo stesso e la successiva vendita dei beni oggetto di locazione finanziaria: vicende che avevano portato a una riduzione del debito di cui il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto.