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Contenimento dei costi di energia e gas: il testo in Gazzetta Ufficiale

22 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2023, il Decreto del 22 dicembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

In particolare, il Decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta, di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto.

Le disposizioni del Decreto prevedono che le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) di cui all’art. 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, possono accedere al contributo di cui al Decreto.

Le risorse per il contenimento dei costi dell’energia, nel limite dell’importo complessivo di cui all’art. 1 comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito d’imposta, nella misura pari al 20% delle spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2022 e per tutto l’anno 2022, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di cui al citato art. 2 ed utilizzati per l’esercizio delle attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incaricato della predisposizione degli atti necessari per l’individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione dell’agevolazione concedibile, nonché della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d’imposta.

Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto.

L’istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell’impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, somme spese dall’impresa, indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato.

Il credito d’imposta per il contenimento dei costi dell’energia può essere utilizzato solo attraverso il meccanismo di compensazione, come stabilito dall’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997. Per richiedere la compensazione, è necessario presentare il modello F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È importante notare che se il modello F24 non viene presentato entro dieci giorni dalla trasmissione dei dati previsti dall’art. 6, comma 1, l’operazione di versamento sarà rifiutata.

Prima di trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate, l’elenco delle imprese ammesse al contributo verrà approvato con uno o più decreti dirigenziali. Questi decreti saranno pubblicati sulla pagina dell’amministrazione trasparente del sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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