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Contenzioso bancario: la banca non può produrre informazioni eccedenti il concreto diritto di difesa

18 Settembre 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento del 27 giugno 2013, n. 2577071, il Garante per la privacy ha fornito alcune importanti precisazioni in materia di contenzioso bancario.

Per difendersi in giudizio la banca non può inserire nelle memorie difensive considerazioni relative al procuratore della controparte che esulano dal merito del contenzioso e risultano eccendenti il concreto diritto di difesa.

Richiamando i propri già espressi orientamenti, il Garante ha ricordato come alle banche vada riconosciuta la facoltà di produrre in giudizio informazioni relative anche ai clienti per tutelare i propri diritti, posto che l’impegno di riservatezza assunto in relazione ai servizi prestati non può tradursi in un vincolo tale da produrre effetti lesivi nella sfera giuridica della stessa banca e in un limite all’esigenza di difesa giudiziaria dei propri diritti. I dati prodotti in giudizio devono tuttavia essere limitati a quelli pertinenti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, evitando la comunicazione di informazioni non rilevanti per le citate finalità di difesa.

Nello caso specifico, il segnalante aveva lamentato l’uso improprio, nell’ambito di memorie difensive presentate dall’istituto bancario davanti all’Arbitro bancario e finanziario competente, di suoi dati personali riferiti ad un pregresso rapporto di lavoro con il medesimo istituto bancario.

La banca aveva chiesto, infatti, al Collegio arbitrario di considerare incompatibile l’attività di rappresentanza svolta dal procuratore perché questi, già dipendente dall’istituto, era stato licenziato per giusta causa e la vertenza instaurata era ancora pendente.

Secondo il Garante, il trattamento dei dati personali del segnalante nel procedimento avanti l’ABF è risultato eccedente rispetto alle concrete esigenze difensive della banca perché volto, non tanto a dimostrare la eventuale scarsa attendibilità delle affermazioni rese dai clienti che avevano fatto ricorso contro la banca, quanto a rendere un immagine negativa, per fatti extraprocessuali, e comunque estranei alla materia del contendere, del loro procuratore.

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