Colui che deduca di avere subito un’illegittima iscrizione in Centrale Rischi ha l’onere di provare – e prima ancora di allegare in maniera specifica – il concreto pregiudizio patito a cagione del comportamento illegittimo della banca segnalante, non potendosi limitare a lamentare un generico danno derivante dalla segnalazione alla centrale dei rischi, senza però dimostrare un effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito sul piano dell’estrinsecazione della sua attività o delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito.
La mancata sottoscrizione della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art.117 D.Lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.