Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Vicenza ha affrontato una controversia avente ad oggetto la validità di una fideiussione prestata in favore di una banca attraverso lo schema contrattuale ABI.
In particolare, secondo la pretesa attorea, tale fideiussione sarebbe da considerarsi nulla, in quanto disciplinata da un modello dichiarato nel 2005 da Banca d’Italia in contrasto con la disciplina antitrust prevista dalla L. n. 287 del 1990, con conseguente nullità, oltreché dell’intesa, dei contratti da essa derivanti.
Nel respingere tale assunto, il Tribunale ha affermato come sia onere dell’attore fornire la prova dell’utilizzo uniforme e non occasionale di tale schema negoziale – ovvero, la prova dell’illiceità dell’intesa da cui discenderebbe la violazione della normativa antitrust – nonché del danno in concreto subito dal fideiussore.
In tal senso, il Tribunale pone l’accento sul fatto che il provvedimento della Banca d’Italia non abbia accertato il carattere uniforme dell’intesa anticoncorrenziale, ma lo abbia indicato solo in termini ipotetici.
Pertanto, la dimostrazione dell’applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate rappresenta elemento costitutivo della pretesa attorea, al pari della prova in concreto del danno subito, in virtù delle norme sul riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.