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Giurisprudenza

Sul rimborso di operazioni di pagamento non autorizzate

24 Gennaio 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa C-665-23, conclusioni dell’Avvocato generale L. Medina, 9 gennaio 2025

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In data 9 gennaio 2025 l’Avvocato generale L. Medina ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-665/23 IL contro Veracash SAS istaurata presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea dalla Corte di Cassazione francese, con una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla corretta interpretazione degli artt. 58 e 61 della Direttiva 2007/64 (la c.d. “Payment Services Directive I”) relativi alla contestazione tempestiva di operazioni di pagamento non autorizzate e al relativo rimborso.

La domanda è giunta ai giudici comunitari in ragione del contenzioso instaurato da un cittadino francese che aveva aperto un conto di deposito in oro con un prestatore di servizi di pagamento, il quale gli aveva successivamente inviato una carta di prelievo e di pagamento.

Il cliente conveniva il prestatore in giudizio, sostenendo di non aver richiesto né ricevuto tale carta e di aver subito quotidianamente, dal 30 marzo al 17 maggio 2017, prelievi non autorizzati dal proprio conto, chiedendone il rimborso.

Le sue pretese sono state respinte sia in primo sia in secondo grado in quanto il ricorso sarebbe stato presentato solo il 23 maggio, quasi due mesi dopo il primo prelievo contestato, quando, invece la normativa rilevante chiede che la contestazione avvenga “senza indugio”.

È sulla potata di tale formula, contenuta all’art. 58 della Direttiva (vigente ratione temporis), che la Corte di Cassazione ha interrogato la Corte di Giustizia.

L’Avvocato generale suggerisce di interpretare l’art. 58 della Direttiva, nel senso che «il pagatore è, in linea di principio, privato del diritto al rimborso dell’importo di un’operazione non autorizzata qualora abbia tardato a notificare al prestatore di servizi di pagamento tale operazione, nonostante lo abbia fatto entro 13 mesi dalla data di addebito». 

Ciò, secondo la Corte, non pregiudica l’applicazione dell’art. 61, par. 2, il quale, «in caso di perdite relative a un’operazione non autorizzata derivanti dallo smarrimento, dal furto o dall’appropriazione indebita dello strumento di pagamento o dal suo uso non autorizzato, il pagatore è privato del diritto al rimborso solo se non ha avvisato il prestatore di servizi di pagamento intenzionalmente o con negligenza grave».

In tal caso, ossia «in caso di perdite relative a operazioni non autorizzate che il pagatore ha notificato in ritardo intenzionalmente o con negligenza grave, quest’ultimo è privato del diritto al rimborso in relazione a tutte le operazioni non autorizzate, e non già alle sole operazioni che avrebbero potuto essere evitate se la notifica non fosse stata tardiva».

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