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Giurisprudenza

«Contestualizzazione» di ipoteca e revocatoria di atti a titolo gratuito

9 Aprile 2021

Luca Serafino Lentini

Cassazione Civile, Sez. I, 4 aprile 2021, n. 9193 – Pres. De Chiara, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Al fine di ripianare una pregressa esposizione debitoria del cliente, la banca concede un nuovo finanziamento, che viene garantito da ipoteca (c.d. «contestualizzazione», secondo il gergo corrente nella prassi). Un creditore – il cui titolo è sorto in data successiva a quella del primo finanziamento, ma antecedentemente rispetto alla data della seconda erogazione volta a ripianare il pregresso – agisce in revocatoria ex art. 2901 c.c. contro l’atto di concessione di ipoteca.

Il tribunale respinge la domanda, ritenendo il credito dell’attore successivo a quello nei confronti della banca e non provato il consilium fraudis. Di segno opposto è la sentenza della Corte d’Appello, che dichiara relativamente inefficace l’atto costitutivo della garanzia ritenendo sufficiente la prova semplificata prevista per gli atti di disposizione a titolo gratuito posto che «l’art. 2901, comma 2 cod. civ. considera a titolo oneroso le prestazioni di garanzia solo qualora esse siano contestuali al credito garantito, ipotesi che, nel caso di specie, non ricorre, essendo la garanzia successiva al credito».

La pronuncia viene confermata dalla Cassazione, che nel corso di questo anno si era, tra l’altro, già espressa – secondo la diversa prospettiva del mancato perfezionamento della fattispecie di mutuo, posto che il cliente non entra mai nella disponibilità giuridica delle somme erogate “a ripianamento”, verificandosi automaticamente l’effetto contabile di modifica del saldo (cfr. Cass. n. 1517/2021) – con un atteggiamento rigoroso avverso la ridetta prassi bancaria di «contestualizzazione» ipotecaria.

In coerenza con la pronuncia di secondo grado, il percorso argomentativo della Cassazione qui in rassegna si sviluppa intorno alla specifica funzione della seconda erogazione (: di ripianamento della pregressa esposizione debitoria) e quindi all’assenza di contestualità della garanzia ipotecaria rispetto al sorgere dell’originario credito.

 

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