Con circolare del 25 ottobre 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dettato norme particolari relativamente alla pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale dei dati relativi ai c.d. “Conti dormienti” (cfr. art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116).
In particolare, sono state disciplinate le ipotesi in cui il costo di detta pubblicazione sia pari o superiore al valore dei conti da trasferire.
In questi casi, il Ministero ritiene che la pubblicazione non debba essere effettuata.
Come spiega la Circolare, infatti, “la pubblicazione è disposta dal DPR n. 116/2007 a tutela dell’interesse alla corretta informazione del titolare del rapporto dormiente. Tale interesse deve naturalmente essere contemperato con quello alla restituzione degli importi dei rapporti dormienti, che sarebbe pregiudicato se tali importi fossero utilizzati, per una quota rilevante, per sostenere i costi di pubblicazione”.
Per tale motivo, il Ministero ritiene che la pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale non debba essere effettuata laddove il suo costo superi il dieci per cento del valore totale dei conti da pubblicare.