Il cliente agisce per l’accertamento della nullità di talune clausole contenute in un contratto di conto corrente, intercorso con la banca e ormai chiuso, chiedendo quindi la restituzione di alcune somme indebitamente percepite dall’intermediario in ragione di tali clausole. Il Tribunale respinge la domanda per insufficienza di prove, posto che il cliente ha omesso di allegare gli estratti conto relativi a un lungo periodo (7 anni) di durata del rapporto. Per contro, la Corte d’Appello accoglie la domanda limitatamente al periodo in cui il cliente ha fornito prova degli estratti conto. Ricorre quindi l’intermediario per Cassazione, che esprime i principi di seguito riportati.
Il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, della causa debendi; egli può limitare la domanda giudiziale ad un determinato periodo di svolgimento del conto e produrre gli estratti conto relativamente a quel limitato periodo.
Il giudice del merito può desumere aliunde la prova dell’indebito, integrando la prova offerta dal correntista anche con mezzi di cognizione disposti d’ufficio, come la CTU. È improprio e scorretto considerare gli estratti conto come “veicolo di una prova legale” dei fatti che, invece, sono suscettibili di prova libera.
Per la determinazione del credito azionato dal correntista limitatamente ad un periodo determinato di svolgimento del conto, il dies a quo è costituito dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile e nella misura indicata, senza previo azzeramento della stessa.
L’accertamento della nullità di talune clausole, in caso di disponibilità di documentazione relativa ad un periodo precedente a quello della domanda proposta dal correntista, può comportare un saldo meno negativo o addirittura un saldo positivo per il cliente, giammai un saldo maggiormente negativo per lo stesso.
Alla Banca, convenuta in ripetizione limitatamente ad un periodo del rapporto, non è precluso proporre contestazioni relative alle poste contabili da essa stessa elaborate purché ne fornisca la prova.
L’esistenza di un’apertura di credito acquisita in giudizio integra un fatto idoneo a incidere sulla decorrenza della prescrizione eccepita dalla banca convenuta in ripetizione.
Non è sufficiente l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in termini generici per provare la natura solutoria dei versamenti fatti dal correntista sul conto. La banca che contesta la prescrizione deve, infatti, indicare se e in quale misura alcuni versamenti possano rivestire carattere solutorio.