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Giurisprudenza

Conto corrente: esclusa l’imputazione ad interessi se il passivo è nei limiti del fido

17 Febbraio 2021

Cassazione Civile, Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3858 – Pres. De Chiara, Rel. Fidanzia

Di cosa si parla in questo articolo

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all’art. 1194 comma 2° cod. civ. , trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un’imputazione ad interessi ex art. 1194 comma 2° cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l’annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.

Ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l’azione di nullità imprescrittibile a norma dell’art. 1422 cod. civ., l’operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all’esito ed agli effetti dell’azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell’azione di nullità che abbia dichiarato l’illegittimità del titolo su cui si è fondata l’annotazione sul conto.

 

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