Ai fini della dimostrazione dell’indebito da pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, grava sull’attore in ripetizione la prova negativa dell’inesistenza di tali accordi tra le parti che legittimino i pagamenti in contestazione.
A tal fine, la produzione del contratto a base del rapporto bancario è per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente.
Non è sufficiente perché, anche una volta che sia stato esibito il contratto, resta possibile che l’accordo sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; non è – soprattutto – indispensabile perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell’art. 116 secondo comma c.p.c., nonché al limite il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del debito dell’attore.