Di seguito le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Evgeni Tanchev, nella controversia Causa C-191/17, sulla nozione di «conto di pagamento».
L’articolo 4, punto 14, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che un conto di risparmio online, con cui un consumatore (senza comunicazione e senza alcun particolare coinvolgimento della banca) può, tramite il servizio bancario telematico, effettuare versamenti su e prelievi da un conto di appoggio (un conto corrente in Austria) a lui intestato, non rientra nell’espressione «conto di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 14), di detta direttiva, e pertanto non rientra nel campo di applicazione di tale direttiva.