L’importante sentenza qui pubblicata si segnala per tre punti di particolare interesse.
In primo luogo, la decisione del Tribunale di Reggio Emilia afferma che le Istruzioni della Banca d’Italia hanno natura prescrittiva di norme tecniche autorizzate per le rilevazioni effettuate dalla fonte sublegislativa solo in punto di definizione del TEGM, quindi in punto di soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento. Non rivestono la qualifica di normatività, invece, i presupposti dell’attività di rilevazione, le attività e le direttive della Banca d’Italia, anche in tema di TAEG, relativi alla segnalazione dei tassi poi utilizzati per l’emanazione dell’atto normativo secondario consacrato nel decreto ministeriale trimestrale.
In secondo luogo, la sentenza sottolinea come – posto che, in linea generale, i costi assicurativi, ove connessi all’erogazione del credito, possono rientrare nel calcolo del TAEG – anche nel caso di assicurazione stipulata a favore di soci della società mutuataria, ove esistano rilevanti indici di connessione (quindi la contestualità dell’assicurazione e del mutuo; l’espressa indicazione della finalità di copertura del mutuo nel testo assicurativo; l’addebito del premio sul conto della società), occorra verificare se, nella fattispecie in esame, l’assicurazione stipulata fosse o meno connessa all’erogazione del credito.
Da ultimo, la sentenza in esame ribadisce come, in caso di effettivo riscontro di usurarietà, il mutuatario debba rimborsare solo il capitale, senza conteggio degli interessi usurari.