WEBINAR / 27 FEBBRAIO
Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari


Gestione reclami, contenzioso ABF e redazioni contratti

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/02


WEBINAR / 27 FEBBRAIO
Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Contratti bancari: anatocismo e nullità parziale

14 Giugno 2011

Tribunale di Brescia, 18 gennaio 2010

Di cosa si parla in questo articolo

La nullità della clausola di anatocismo trimestrale comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. ma non dell'intero contratto. Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale, ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le medesime. In tal senso, la problematica della nullità della clausola anatocistica non riguarda i contratti bancari stipulati dopo il 22 aprile 2000 (art. 25 d. lgs. 342/1999) in relazione ai quali è valida la clausola che prevede l'anatocismo sugli interessi debitori purché con periodicità identica a quella degli interessi creditori. Per i contratti stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, invece, l'anatocismo deve ritenersi valido se decorrente dal giorno 1 luglio 2000 previo adeguamento delle disposizioni alla reciprocità dell'anatocismo tra interessi debitori e creditori.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 27 FEBBRAIO
Le clausole vessatorie nei contratti bancari e finanziari


Gestione reclami, contenzioso ABF e redazioni contratti

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/02


WEBINAR / 20 Febbraio
DORA: le richieste Banca d’Italia sulla gestione del rischio ICT


Comunicazioni Banca d’Italia 23 e 30 dicembre 2024

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/01

Iscriviti alla nostra Newsletter