Con sentenza del 13 giugno 2013, il Tribunale di Reggio Emilia conferma l’orientamento secondo cui la produzione in giudizio di documento concernente un contratto di conto corrente sottoscritto dal solo correntista non vale a sanare l’omesso rispetto del requisito di forma scritta prescritta ad substantìam per i contratti bancari dall’art. 117 TUB.
Secondo il Tribunale, a tali principi non è consentito derogare sulla base del semplice riscontro della finalità di protezione del prescritto requisito di forma, connessa alla previsione della legittimazione esclusiva del cliente, ove si consideri, per un verso, la posizione dell’istituto bancario quale soggetto predisponente le condizioni negoziali e, sotto altro profilo, l’esigenza di chiarezza e stabilità delle singole condizioni per il correntista.
In tal senso, un conto è dire che la nullità del contratto possa essere dedotta solo dal cliente e non anche dalla banca, ovvero che la nullità possa essere eccepita da (o rilevata) solo nell’interesse del cliente; altro è affermare che, poiché tale onere formale è posto a tutela del solo cliente, esso sia assolto solo che il contratto sia sottoscritto da quest’ultimo; l’interpretazione sarebbe deviante rispetto allo stesso contenuto dell’obbligo formale, interpretando il disposto inequivoco di cui all’art. 117 TUB come se esso prescrivesse l’obbligo della manifestazione in forma scritta della proposta o offerta del cliente o del correntista alla Banca e non, invece, la forma scritta “ad substantiam” per il contratto bancario.
Infatti, l’esigenza di duplice manifestazione scritta della volontà contrattuale di entrambi i contraenti, non risponde a mere esigenze formali, bensì costituisce applicazione dei principi generali, inerenti alla bilateralità degli accordi negoziali, comunque da osservarsi nella redazione secondo la forma scritta.