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Giurisprudenza

Sorte del contratto autonomo di garanzia se il contratto principale è nullo

9 Maggio 2024

Veronica Zerba, dottoranda presso l’Università di Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 20 marzo 2024, n. 7420, Pres. Marulli, Rel. Lamorgese

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 7420 del 20 marzo 2024 (Pres. Marulli, Rel. Lamorgese) ha fornito alcune precisazioni in materia di nullità del contratto bancario per mancanza della forma scritta prescritta dall’art 117 T.U.B, e delle eccezioni in conseguenza opponibili da chi abbia stipulato con l’intermediario un contratto autonomo di garanzia al contratto principale nullo.

La sentenza è l’occasione per fornire precisazioni sull’ambito applicativo dei rimedi per vizi di forma, e per l’individuazione dei requisiti che consentono di esonerare dal requisito di forma scritta nel caso di contratti “madre” e “figlio”, in cui cioè il secondo sia esecuzione delle previsioni del primo: posto che l’esonero del secondo dalla forma scritta è possibile solo a condizione che nel primo ne siano già indicate le condizioni economiche, non compirà un vaglio sufficiente il giudice territoriale che si limiti a riscontrare un collegamento funzionale tra i due contratti.

Data quindi la nullità dei contratti principali, per vizio di forma, la Corte stabilisce che il garante che con l’intermediario abbia stipulato un contratto autonomo di garanzia possa opporgli la nullità del contratto principale.

I fatti di causa attengono a diversi rapporti contrattuali, di cui i clienti hanno chiesto la dichiarazione di nullità per violazione della forma scritta, dell’illegittimità degli addebiti e il ricalcolo del saldo.

Infine, veniva richiesta la dichiarazione di inefficacia di un rapporto di garanzia autonomo stipulato a garanzia dei predetti rapporti. 

In sede di legittimità, la Cassazione cassa la sentenza impugnata.

Nel farlo ridefinisce in particolare l’ambito di applicazione dei rimedi previsti per il mancato rispetto dell’obbligo di forma di cui all’art 117 T.U.B., precisando che la mancanza del documento contrattuale in forma scritta, comporta la caducazione dell’intero contratto, e non consente, come aveva invece disposto la Corte territoriale, l’applicazione del meccanismo sostitutivo del tasso di interessi ex art 117, 7° comma, T.U.B.

Tale rimedio infatti attiene solamente i casi in cui i tassi di interesse non siano stati indicati, o comunque la clausola faccia rinvio agli usi per la loro determinazione, e in ogni caso in cui questi siano più sfavorevoli rispetto a quelli pubblicizzati.

La rideterminazione dei rapporti di dare che segue al venire meno del titolo a cui sono state effettuati i pagamenti comporta per il cliente un dovere di restituzione di quanto ricevuto come finanziamento con interessi al tasso legale, e per la banca delle somme ricevute sine titulo, in particolare gli interessi. 

Il secondo tema affrontato dalla Corte di Cassazione attiene al rapporto tra contratti bancari “madre” e “figlio” come sopra definiti, di cui solo il contratto “madre” sia redatto in forma scritta.

Gli ermellini ricordano che Banca d’Italia ha esonerato, dall’obbligo di forma scritta, con conforme delibera del C.I.C.R., in applicazione dell’art 117, 2° comma T.U.B., il contratto “figlio”, a condizione che il contratto “madre” indichi le condizioni economiche praticate da questo: in tale senso la forma scritta non viene completamente meno, ma risulta solamente «attenuata» (come già stabilito in Cass n. 7763/2017; Cass n. 926/2022).

Questa condizione, attinente al contenuto del contratto madre, tuttavia, non può ritenersi correttamente valutata dal mero riscontro di una connessione funzionale e operativa tra i contratti, come da sentenza impugnata

Infine, l’ultimo tema trattato dalla Corte attiene alla sorte delle garanzie personali attribuite alla banca per i rapporti con essa stipulati.

Nel caso di specie la Corte riconosce che, trattandosi di un contratto di garanzia autonomo, questo non presenta i caratteri di accessorietà che sono invece tipici di un rapporto fideiussorio; conseguentemente il garante non può opporre al creditore le eccezioni del garantito, fatto salvo l’adempimento del debitore alla prestazione e la mancanza di causa dell’obbligazione principale dovuta al fatto che non è sorta o è nulla (come già stabilito in Cass. n. 2464/2004, n. 10652/2008, n. 371/2018, n. 9071/2023).

Il garante potrà quindi ben opporre all’intermediario la nullità del contratto principale per vizio di forma. 

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