La mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta ex art. 117 comma 3 TUB, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti, quali l’avvenuta apertura del conto e nell’invio dei relativi estratti.