Il Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82), nel prevedere all’art. 21, comma 2-bis, che i contratti dell’articolo 1350 del codice civile, se redatti con documento informatico, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, ha inteso imporre l’adozione di tale particolare forma solo nella specifica casistica del codice civile, non anche al di fuori di questo, come nel caso dei contratti bancari o di investimento.
Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione ha ritenuto che, per la sottoscrizione di operazioni in covered warrant, fosse sufficiente la mera firma elettronica (o digitale leggera) apposta dal cliente della banca mediante accesso alla propria area riservata e la relativa pressione del bottone di assenso (point and click).
Infatti, pur non attribuendo l’efficacia probatoria tipica della firma digitale (avanzata o pesante), la sottoscrizione dei documenti informatici a mezzo firma elettronica è in grado di soddisfare il requisito della forma scritta, allorché ne sia prescritta l’adozione ad substantiam.